Questo è lo schema che per equità dovrebbe essere adottato ma ancora oggi si attende una norma che disciplini la materia. Va bene si va a gara ma sulla base di questi criteri
La disciplina delle gare dovrà indicare i criteri per riaffidare le concessioni balneari attraverso delle procedure selettive, una volta che saranno arrivate a scadenza. Le gare, dovranno svolgersi «nel rispetto del diritto europeo e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, tenendo conto anche delle disposizioni a tutela della massima partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
I nuovi titoli potranno avere una durata compresa tra i cinque e i vent’anni e «fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima».
I bandi saranno gestiti dai Comuni, che dovranno pubblicarli sul proprio albo pretorio online per almeno trenta giorni. Inoltre, per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale sarà obbligatoria la pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, e per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, anche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Questi sono gli aspetti che la riforma dovrà enunciare in ogni bando:
-l’oggetto e la finalità della concessione, con specificazione dell’ubicazione, dell’estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell’area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
-informazioni in merito all’eventuale presenza di opere, mezzi e attrezzature amovibili o di difficile rimozione;
-la durata della concessione (non inferiore a 5 anni e non superiore a 20 anni);
-la misura del canone determinata mediante l’applicazione dei criteri tabellari di legge vigenti all’atto della pubblicazione del bando;
-la misura dell’indennizzo da riconoscere al concessionario uscente in caso di subentro, quale importo minimo posto a base della procedura di assegnazione
-la cauzione da prestarsi all’atto della stipula dell’atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario;
-i requisiti di partecipazione e i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti;
-le modalità e il termine, non inferiore a trenta giorni, per la presentazione delle domande;
-il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto incluso nell’offerta con quantificazione del valore degli investimenti da realizzare;
-le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l’area demaniale oggetto di affidamento;
-le modalità e i termini della selezione; -i criteri per agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
lo schema di disciplinare della concessione, contenente le relative condizioni;
-i motivi della mancata suddivisione della concessione in lotti e l’eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente.
Per quanto riguarda la scelta del concessionario, si auspica che l’ente concedente tenga conto dei seguenti criteri:
-qualità e condizioni del servizio offerto agli utenti, anche in relazione al programma di interventi indicati dall’offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dell’area demaniale, anche da parte delle persone con disabilità, nonché dell’offerta di specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
-qualità degli impianti e dei manufatti da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
-interazione con il sistema turistico nell’ambito territoriale di riferimento, attraverso l’offerta di servizi integrati che valorizzino le specificità culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del territorio;
-dell’incremento e della diversificazione dell’offerta turistico-ricreativa;
-valore aziendale dell’impresa e dei beni materiali e immateriali impiegati nelle attività oggetto della concessione;
-obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza dei lavoratori, di protezione dell’ambiente e di salvaguardia del patrimonio culturale, perseguiti dal concorrente;
-impegno del concorrente ad assumere, in misura prevalente o totalitaria, per le attività necessarie alla gestione della concessione, personale di età inferiore ai 36 anni; -esperienza tecnica e professionale eventualmente già acquisita dal concorrente in relazione all’attività oggetto di concessione, secondo criteri di trasparenza, proporzionalità e di adeguatezza;
-posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva, abbiano eventualmente utilizzato una concessione marittima, lacuale o fluviale, per finalità turistico-ricreative o sportiva quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare;
-numero delle concessioni di cui il richiedente è già titolare, in via diretta o indiretta; numero di lavoratori del concessionario uscente, che ricevono da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
Gli indennizzi per i concessionari uscenti
-È necessario stabilire i criteri per il calcolo degli indennizzi economici a favore dei concessionari uscenti e a carico dei subentranti: «In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, il concessionario uscente ha diritto al riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario subentrante in relazione al valore aziendale, calcolato sulla base del valore patrimoniale, reddituale e di avviamento, e all’equa remunerazione investimenti effettuati, ivi compresi gli investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi debitamente dichiarati dalle autorità competenti ovvero in conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge.
-Il valore aziendale è determinato sulla base di una perizia rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte di un professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed acquisita dall’ente concedente prima della pubblicazione del bando di gara.
-Le spese della perizia di cui al secondo periodo sono a carico del concessionario uscente.
-In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, la stipulazione dell’atto che regola il rapporto concessorio è subordinata all’avvenuto pagamento dell’indennizzo. La mancata ottemperanza al suddetto pagamento è motivo di decadenza della nuova concessione».
Infine, bisognerà regolamentare la possibilità di rivalutazione della perizia sull’indennizzo da parte del concessionario subentrante, al fine di evitare contenziosi.
La domanda che sorge spontanea è la seguente: considerando che mancano 3 mesi per elaborare i bandi di gara i Comuni hanno provveduto a redigere il tutto avallando questi criteri enunciati dal Governo Draghi?
Le procedure, in mancanza di una normativa nazionale, consentono all’Ente Locale di avviare un nuovo ciclo, coinvolgendo il tessuto economico locale per presentare nuove proposte di investimento nell’interesse pubblico.
Considerando che quasi tutte le Amministrazioni Comunali hanno atteso responsabilmente fino a tutto il 2023 l’emanazione da parte del governo di una riforma della materia che potesse fornire gli strumenti per poter procedere al rinnovo delle concessioni balneari. Così non è stato, e allora, sarà necessario definire a livello comunale una disciplina uniforme che permetterà all’Ente di poter rinnovare i titoli concessori, evitare problemi legati alla continuità dei servizi, stimolare nuovi investimenti non solo nei servizi balneari ma anche nelle opere pubbliche, nei servizi sociali, culturali e nelle attività di tutela ambientale. Per questo motivo servono principi sulla base dei quali costruire i criteri e punteggi che dovranno guidare le fasi della pubblica concorrenza, le cosiddette “gare”.»
Tali indirizzi dovranno prevedere la valorizzazione dei progetti prevedenti azioni/investimenti mirati a qualificare/migliorare i servizi resi all’utenza, migliorare l’accessibilità e la fruibilità (anche per i soggetti con disabilità) delle aree demaniali oltre che la mobilità in generale, interventi/attività funzionali di rilevanza sociale al fine dell’integrazione dell’attività balneare con lo sviluppo turistico, culturale, sportivo e sociale del territorio comunale, sostenibilità ambientale prevedenti interventi aventi un minimo impatto sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, dando preferenza alle attrezzature anche se annuali ma di facile rimozione
Dovranno esser premiate le iniziative che sono in grado di garantire servizi e interventi/investimenti senza occupare/consumare suolo demaniale marittimo.
Uno dei punti più significativi è anche la valorizzazione di progetti prevedenti iniziative complementari all’attività balneare da svolgersi anche in siti (pubblici o privati) diversi da quello assentito, purché funzionali/pertinenti alla concessione da rilasciare ed all’uso del demanio turistico in genere.
Ciò significa che finalmente i promotori delle istanze di concessione dovranno prevedere progetti di investimento sulla Città, contribuendo alla realizzazione di opere e servizi di pubblico interesse che ovviamente vanno a riqualificare il territorio a beneficio dell’intera collettività.
Il nuovo proponente dovrà tenere in debito conto non solo gli investimenti sul bene demaniale e ovviamente i servizi resi all’utenza (dove sono previsti anche attività destagionalizzate e servizi che prolungano l’apertura delle strutture) ma anche investimenti in servizi di promozione della cultura, del turismo, della sostenibilità ambientale e soprattutto investimenti in opere pubbliche a beneficio della collettività. Ovviamente gli investimenti proposti saranno parametrati alla durata della concessione definita in relazione a quanto necessario per garantire al concessionario l’ammortamento e l’equa remunerazione degli investimenti proposti, e comunque in ragione dell’entità e della rilevanza economica/qualitativa delle opere/strutture da realizzare. Detta durata non può superare i venti anni.
Altro indirizzo è il limite di una concessione per ogni soggetto fisico e/o giuridico, al fine di permettere la maggiore partecipazione ed evitare una concentrazione di potere.
Tutte le procedure sono da attuarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicità, e le medesime possono scaturire (in via alternativa e senza priorità) o da bandi pubblici ad iniziativa comunale, o da istanze/iniziative (comunque denominate) provenienti da privati, e ciò aprendo il mercato alla massima partecipazione possibile, ed in ossequio ad autorevole giurisprudenza amministrativa che ha sottolineato come << …la normativa comunitaria prescrive una “selezione pubblica”, e non necessariamente un bando indetto dall’Amministrazione, l’iniziativa concessoria ben può partire dal mercato, dal momento che le esigenze di pubblicità, trasparenza, imparzialità e par condicio, possono essere più che ampiamente soddisfatte e garantite, da una adeguata pubblicazione dell’istanza, e da una valutazione delle eventuali istanze concorrenti…
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