giovedì 21 Novembre 2024,

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Cassazione: segretari comunali, no scatto dirigenza

scritto da Redazione
Cassazione: segretari comunali, no scatto dirigenza

Per via della “pendenza di numerose controversie in sede di legittimità e di un consistente orientamento di segno contrario in sede di merito“, la Cassazione ha affrontato preventivamente, a sezioni unite, la questione del diritto allo scatto nella dirigenza per i segretari comunali di fascia alta transitati in procedura di mobilità ad altre amministrazioni prima del 2004. La Suprema Corte – con la sentenza 784 – ha stabilito che tale scatto (previsto dal comma 49 dell’art. 1 della legge 311 del 2004) “non si applica alle procedure di mobilita’ dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge“.
I tribunali e le corti d’appello, invece, erano inclini a ‘concedere’ lo scatto nella dirigenza mentre ad avviso degli ermellini bisogna tenere presente che l’accesso “alla pubblica amministrazione per concorso pubblico vale anche per l’accesso alla dirigenza“, come ha più volte ribadito la Consulta. Per questa ragione, secondo i supremi giudici, “l’interpretazione di testi normativi che apportano deroghe in materia di accesso alla dirigenza deve essere quanto mai rigorosa e non può estendersi al di là di quanto emerga in maniera precisa ed inequivoca dalle affermazioni del legislatore“. La Cassazione con questo verdetto coglie lo spunto per invitare il legislatore – dato che “e’ in atto un processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, all’interno del quale sono previsti interventi in materia di dirigenza pubblica e interventi sulla posizione dei segretari comunali e provinciali – ad utilizzare “i decreti delegati in corso di elaborazione” come una “occasione per procedere ad eventuali chiarimenti ed interpretazioni autentiche della normativa che regola il caso in esame“.
Allo stato – sottolineano gli ‘ermellini’ – la lettura della legge delega (numero 124 del 7 agosto 2015) non offre elementi che incidano sull’interpretazione qui seguita“. Per questa ragione le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso del Ministero del Lavoro contro l’inquadramento nella dirigenza del Ministero di due segretari comunali di un ente locale piemontese. Il principio di diritto affermato sancisce che “il comma 49 dell’art. 1 della legge 311 del 2004 non si applica alle procedure di mobilità dei segretari comunali e provinciali già concluse alla data di entrata in vigore di tale legge“.

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