lunedì 25 Novembre 2024,

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Condanna ex vigilessa, “Interesse del Comune di Cori agire civilmente e disciplinarmente dopo la condanna”

scritto da Redazione
Condanna ex vigilessa, “Interesse del Comune di Cori agire civilmente e disciplinarmente dopo la condanna”

Come è noto dalle pagine di cronaca, si è recentemente concluso con una condanna in primo grado a un anno e tre mesi il processo a carico dell’ex agente della Polizia Locale di Cori, Lubiana Restaini, per aver presentato certificati falsi con cui giustificò lunghe assenze dal posto di lavoro presso il Comune di Cori, di fatti costituitosi parte civile.

“In qualità di sindaco – commenta il primo cittadino, Mauro De Lillis – voglio ribadire che il procedimento penale a carico di Restaini Lubiana +1 sin dalla sua genesi, per lunghi sette anni, ha subito varie vicissitudini ed è approdato a sentenza anche in forza dell’attività del legale del Comune di Cori, costante e tenace, che ha fatto emergere i fatti di causa, certificati con sentenza di condanna della dipendente comunale.

Spesso il processo ha provato ad impantanarsi e più volte il legale si è attivato e prodotto in istanze di segno contrario.

Lunga e meticolosa l’attività prodotta dalla difesa, di volta in volta comunicata.

A tal proposito colgo l’occasione di ringraziare l’avv. Luigi Imperia che ha letteralmente lottato da solo contro tutto e tutti.

È interesse del Comune agire innanzi al giudice civile dopo la sentenza di condanna per le somme indebitamente percepite e il danno all’immagine della Pubblica Amministrazione.

La Pubblica Amministrazione è anche dell’avviso di agire disciplinarmente nelle sedi e modi previsti dalla legge (Legge Brunetta e Madìa).

In ogni caso, al fine di evitare ulteriori lungaggini giudiziarie, con appesantimento dei costi per le parti, l’avvocato si è attivato in via stragiudiziale per ottenere quanto dovuto dalla Pubblica Amministrazione, ottenendo un secco rifiuto.

Si era intesa la via stragiudiziale per evitare le ulteriori spese e per non pregiudicare spiragli di trattativa ed evitare inutili accanimenti, anche se la controparte rilascia proclami di guerra e annuncia azioni giudiziarie senza alcun fondamento”.

“Non aver partecipato all’udienza conclusiva – chiarisce a sua volta l’avvocato, Luigi Imperia – è stato unicamente dettato da un equivoco comunicato verbalmente alla precedente udienza, percepito male o dissonante con la trascrizione al verbale. Refuso? Altro? Ho una mia idea allo stato da riscontrare. Ciò perché per lunghi sette anni ho partecipato a tutte le udienze, nessuna esclusa, di fatto non essendovi un onere specifico per la parte civile, producendo documenti, partecipato all’esame dei testi e al controesame, effettuato ogni tipo di istanze, controllando le udienze ed il processo.

In ogni caso, il provvedimento giudiziale, con ogni probabilità, avrebbe disposto la rifusione del danno nella sede civilistica.

In concreto la Pubblica Amministrazione intende promuovere azione disciplinare e civilistica, sussistendone integralmente tutti i presupposti normativi e giurisprudenziali.

Nel frattempo mi sono attivato in via stragiudiziale con la controparte, ricevendo il diniego ad un pagamento bonario delle spettanze indebitamente percepite”.

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