In particolare, si legge in una nota della Consulta, “la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, e del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, come sollevate dai Tribunali di Pinerolo, di Alba, di Sala Consilina, di Montepulciano e di Sulmona con le ordinanze di rimessione esaminate all’udienza pubblica del 2 luglio 2013 ed alla camera di consiglio del 3 luglio 2013“. La Corte ha poi “dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Friuli Venezia-Giulia con il ricorso n. 179 del 2012“. Infine, ha “dichiarato l’illegittimità costituzionale del decreto legislativo n. 155 del 2012, limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale di Urbino (reg. ord. n. 66 del 2013)“.