Con la sentenza 236 depositata oggi, relatore il giudice Paolo Maria Napolitano, ha giudicato fondati i rilievi mossi dalla Regioni Veneto, Lazio, Sardegna e Friuli Venezia-Giulia rispetto al comma 4 dell’articolo 9 del decreto legge 95/2012 sulla cosiddetta spending review. Questa parte del decreto stabiliva innanzitutto che Regioni, Province e Comuni dovessero sopprimere o accorpare o, in ogni caso, ridurre almeno del 20% i relativi oneri finanziari di enti, agenzie e organismi comunque denominati. Quindi disponeva che decorso il termine di nove mesi dall’approvazione, fossero soppressi tutti gli enti a coi non fossero stati applicati questi tagli. La Consulta ha ritenuto però che in questo modo si corre il rischio di produrre una soppressione in modo indistinto tutti gli enti strumentali che svolgono funzioni fondamentali o conferite di Province e Comuni senza che questi siano sufficientemente individuati. “L’automatica soppressione di enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che esercitano, anche in via strumentale, funzioni nell’ambito delle competenze spettanti a Comuni, Province, e Città metropolitane ai sensi dell’art. 118 Cost., prima che tali enti locali abbiano proceduto alla necessaria riorganizzazione – si legge in sentenza – pone a rischio lo svolgimento delle suddette funzioni, rischio ulteriormente aggravato dalla previsione della nullità di tutti gli atti adottati successivamente allo scadere del termine. In conclusione, la difficoltà di individuare quali siano gli enti strumentali effettivamente soppressi e la necessità per gli enti locali di riorganizzare i servizi e le funzioni da questi svolte rendono l’art. 9, comma 4” del decreto sulla spending review “manifestamente irragionevole“. La Consulta ha invece giudicato non fondati una serie di ulteriori rilievi mossi dalle Regioni su altri articoli della norma.