Emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza che consente, a partire dal 26 aprile, la vendita di calzature per bambini. Chiusi gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio (a eccezione di centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio) quando saranno comunque permesse le vendite a domicilio e tramite distributori automatici.
Vengono inoltre consentiti spostamenti, anche al di fuori del proprio Comune, per attività di manutenzione di natanti da diporto.
CALZATURE PER BAMBINI
L’ordinanza chiarisce che la vendita delle calzature per bambini è consentita, sia nei negozi specializzati in calzature per bambini, sia all’interno di quelli specializzati in abbigliamento per bambini.
CANTIERISTICA E MANUTENZIONE NATANTI DA DIPORTO
L’ordinanza contiene alcune ulteriori disposizioni relative ad attività di cantieristica e rimessaggio per quanto concerne i natanti da diporto. È infatti consentito lo spostamento – nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o dal proprio fino a quelli dove si trovano i natanti o le unità diporto di proprietà – dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai Dpcm e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite – nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati – le attività manutentive di natanti e imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate alla tutela dal contagio.
CHIUSURE IL 25 APRILE E IL 1° MAGGIO
Tra le disposizioni del provvedimento c’è poi la chiusura per i giorni sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio degli esercizi commerciali (tutti quelli la cui attività è autorizzata dal Dpcm del 10 aprile scorso) di qualsiasi dimensione e compresi quelli interni ai centri commerciali, ad eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Il 25 aprile saranno comunque consentite le vendite a domicilio e quelle effettuate attraverso distributori automatici.