Si comunica che è stata approvata la Legge di stabilità regionale 2022 – n. 20 del 30/12/2021 – rinvenibile al link Legge di stabilità regionale 2022, con la quale si consente lo svolgimento dei corsi di tatuaggio e piercing secondo la disciplina previgente. L’art. 7 della stessa “(Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 2 “Disposizioni relative all’attività di tatuaggio e di piercing” e successive modifiche)”, introduce l’art 4 bis “(Operatori di tatuaggio e piercing di altri Stati)”, che al comma 2, lettera c), punto 2 bis, prevede quanto segue “Al fine di consentire gli adempimenti di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni), fino alla data di adozione delle deliberazioni di attuazione e di integrazione di cui all’articolo 9, per l’esercizio dell’attività di tatuaggio e piercing e per lo svolgimento dei percorsi formativi per l’attività di tatuaggio e piercing continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Fino alla medesima data è consentito l’avvio o la prosecuzione dell’attività di cui all’articolo 4, comma 5, esclusivamente tramite l’utilizzo di dispositivi del tipo a cartuccia monouso con pre-orecchino incapsulato oppure a cartuccia protettiva, previa comunicazione al comune e all’azienda sanitaria locale territorialmente competente e ferme restando le prescrizioni e i divieti di cui all’articolo 3.”
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