Breve riassunto della puntata precedente.
Le parti in causa si trovano di nuovo innanzi al giudizio del Tar del Lazio sezione di Latina.
I ricorrenti all’ordinanza del Comune insistono: la recinzione che chiude il passaggio al mare è stata realizzata sulla loro proprietà.
E che di pubblico, in quella zona, non c’è nulla.
***********************************************************
Il Tar aveva in illo tempore chiesto notizie e precisazioni sull’argomento suddetto già nel gennaio 2005 sollecitando il “Comune di Terracina, che però non presentò nessun parere, probabilmente, voglio ben sperare, a causa di un disguido d’ufficio” – scrive in una lettera al sindaco dell’epoca Michela Fegarotti Di Domenico – una delle cittadine che lottano per far liberare l’accesso alla spiaggia”.
Giunge il giorno della decisione del Tar del Lazio, Sezione di Latina, che sentenzia:
”Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza n.prot 132/X dell’11.08.2005 con la quale è stato ingiunto alla signora D.M.G. “di rimuovere la recinzione e tubi in cemento usati come vasi” posizionata su “un passaggio pubblico che consente di accedere all’arenile”.
Le opere sarebbero state realizzate sul sito di proprietà della ricorrente in Terracina, loc. Acquasanta, distinto in catasto terreni al foglio 112, particelle 22, 21/B e 56/B su cui insiste il fabbricato di proprietà per civile abitazione.
Con ordinanza R.O. 36/2006 veniva richiesta al Comune di Terracina una relazione diretta ad acquisire documentati chiarimenti per conoscere in base a quali ragioni l’area era stata ritenuta di natura pubblica.
Stante l’inadempimento dell’amministrazione l’incombente istruttorio veniva reiterato con ordinanza R.O. 185/2006.
Con ordinanza R.O. 453/2006 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva, facendo uso anche dei poteri di cui all’art 116 cc.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione distaccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, con in epigrafe proposto, lo ACCOGLIE e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l’intervento dei magistrati: Francesco Corsaro, presidente
Antonio Massimo Marra, consigliere.
**************************************************************************
Allora il cittadino – lettore, legittimamente, si pone una domanda: ma a che è servito un Consiglio comunale per emettere una decisione, quella di aggiornare l’elenco delle strade vicinali ad uso pubblico di cui alla deliberazione n.588 del 5.12.2007?
E’ possibile pensare alla luce di questa vicenda che la deliberazione consiliare approvata è stata esclusivamente un fallente atto burocratico, non supportato dall’acquisizione di documentazione probante per opporla, nell’occasione, al giudizio del Tar?
E quante vicende di questo tenore negli ultimi anni sono state prodotte?
Insomma, la storia dello stradello di via Appia che porta sulla spiaggia della Costa Azzurra è una vicenda, che volendo, è tutta da riscrivere, o No?
*********************************************************************************
P.S. Questo racconto avviene attraverso le carte ufficiali recuperate, mentre possiamo ragionevolmente pensare che non siano tutte quelle afferenti il fascicolo processuale.
Chi avesse ulteriori informazioni sulla narrata storia può farcele recapitare alla posta elettronica redazione@agoraregionelazio.com. Grazie.
#regionelazio #terracina #politica
I commenti non sono chiusi.