giovedì 21 Novembre 2024,

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Finanziamento illecito: Gip, vantaggi per Alemanno-Polverini

scritto da Redazione
Finanziamento illecito: Gip, vantaggi per Alemanno-Polverini

L’operazione di telemarketing commissionata da Accenture alla società Coesis “al di là degli eventuali scopi futuri” ha portato “inequivocabilmente un’utilità economicamente apprezzabile al gruppo politico di riferimento di Alemanno e Polverini, non solo per il risparmio della somma di denaro che Accenture ha corrisposto a Coesis e di cui non ha ricevuto rimborso da parte dei beneficiari, ma altresì per gli indubbi vantaggi indiretti (assai più rilevanti economicamente) derivanti dall’accresciuto consenso politico“. Sono le conclusioni a cui arriva il Gip di Roma Costantino de Robbio nel provvedimento che ha portato ai domiciliari Fabio Ulissi e Giuseppe Verardi. Ed è questo il motivo, prosegue il giudice, per il quale l’attività rientra tra quelle prese in esame dall’articolo 7 della legge 194 del 1975 che vieta “i finanziamenti e i contributi, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative“. La norma infatti, non vieta il finanziamento, ma ne impone la tracciabilità e la trasparenza. In questo caso, scrive invece il Gip, il versamento di 25mila euro da Accenture ad un partito, “lungi dal poter essere formalmente deliberato ed iscritto a bilancio, avrebbe costituito una palese violazione dell’oggetto sociale della società e reso probabilmente palese l’eccentricità rispetto agli scopi della medesima“. Per questo motivo “i dirigenti delle due società (Accenture e Coesis, ndr) si sono accordati per far comparire nella documentazione ufficiale, e conseguentemente nelle fatture e nel bilancio, un’attività fittizia (il sondaggio sulla percezione della qualità dei servizi scolastici, ndr) in quanto mai svolta in luogo di quella effettivamente oggetto delle 50mila telefonate che la Coesis ha svolto per Accenture (l’operazione di telemarketing, ndr)“. Dunque, conclude il giudice, “l’attività di finanziamento o contributo indiretto al gruppo politico è stata effettuata dalla società senza alcuna deliberazione formale da parte dell’organo sociale e non è stata iscritta a bilancio“: ne consegue che “è stata realizzata una forma di finanziamento occulto ad un partito politico da parte di una società privata“.

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