Il DIRITTO POLITICO ALLA CANDIDATURA al vaglio della previsione costituzionale, della Corte costituzionale, della Corte europea dei Diritti dell’Uomo.
L’ ipotesi della esclusione definitiva deì candidati dalle liste elettorali (nel caso dalle liste della coalizione del candidato a sindaco Luigi Parisella) in assenza di presupposti essenziali previsti dalla normativa vigente, produce effetti lesivi sostanziali della Carta Costituzionale, e più in generale delle fondamenta della democrazia partecipativa, popolare, su cui regge l’insieme dell norme che formano l’ordinamento giuridico di uno Stato.
Lo stesso diritto naturale, preesistente, e a fondamento della stessa norma giuridica, quale complesso di principi universali, che ha il suo fondamento nella natura e nella coscienza dell’uomo, viene del tutto conculcato, cancellato dalla storia delle vicende umane.
Desta pertanto sgomento, con riferimento alla competizione elettorale di Fondi, l’esclusione di candidati da liste civiche, solo in presenza di rilievi formali contestati dagli organi preposti al vaglio della documentazione.
Giovani che per la prima volta decidono di impegnarsi al servigio della propria città, della vita amministrativa, con un curriculum di tutto rispetto, rischiano di veder vanificato questo loro entusiamo, a causa di una procedura farraginosa, voluminosa di adempimenti burocratici, dello zelo formalistico di sottocommissioni e commissioni di una incancrenita pubblica amministrazione.
Ma la meraviglia, lo sgomento ti assale ancor più allorquando tali provvedimenti temporanei di esclusione si pongono altresi in contrasto evidente con una giurisprudenza di merito che ripetute volte richiama il principio del “FAVOR PARTECIPATIONIS”, inteso come ineluttibile declinazione dell’effettiva garanzia di esercizio dei diritti politici costituzionalmente garantiti, e degli interessi pubblici sottesi alla normativa di riferimento” (Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 aprile 2018 n. 2150).
Tale conclusione è peraltro supportata dai principi espressi dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 23 del 30 novembre 1999 che, seppur con riferimento alla fattispecie dell’ammissione delle liste elettorali, esprime un FAVOR per la regolarizzazione o integrazione postuma della documentazione, che non può non estendersi al caso in cui a non essere completa è la documentazione relativa all’ AMMISSIONE DEI CANDIDATI; LA DIVERSA CONCLUSIONE NON TROVEREBBE, INFATTI, ALCUNA RATIO NE’ LOGICA NE’ TANTOMENO GIURIDICA.
Giova aggiungere che l’applicazione del principio del FAVOR PARTECIPATIONIS alle competizioni elettorali risulta corroborata dalle considerazioni della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Grande Chambre, ha evidenziato che la legislazione elettorale di singoli Stati deve tendere a procedure volte a determinare l’effettiva volontà del popolo.