«Nei giorni scorsi, con sorpresa, abbiamo preso atto della diffida della SAIE Spa nei confronti dell’Ente, considerato “responsabile” della sospensione dell’iter istruttorio per la realizzazione dell’impianto di cremazione nell’ambito dell’area cimiteriale. Una diffida pretestuosa e immotivata nella quale vengono travisate le reali motivazioni della sospensione che non sono in alcun modo riconducibili ad un problema di proprietà di una particella, come riportato anche da alcuni organi di stampa, né a presunti ritardi del Comune nel rilascio dei pareri, bensì ad una modifica sostanziale del progetto esecutivo, rispetto a quello approvato in sede di gara, con un costo aggiuntivo dell’opera a carico del Comune di Fondi di ben 1.329.357,33 euro. Modifiche, peraltro, decise unilateralmente, indicate solo genericamente e non chiarite neppure a seguito di formali solleciti. Inoltre, anche sui previsti pareri necessari alla realizzazione dell’impianto, la ditta aggiudicataria dell’opera sembra dimenticare il suo obbligo contrattuale e normativo di dover richiedere, a proprie spese, ogni parere e/o autorizzazione preliminare».
Così il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto sintetizza gli ultimi risvolti in merito all’opera che sarebbe dovuta sorgere mediante progetto di finanza.
«Appare piuttosto chiaro – aggiunge il primo cittadino – come sia stata la società stessa ad aver tenuto una reiterata condotta inadempiente, motivo per cui oggi è stata inoltrata una contro diffida dal dirigente del settore Lavori Pubblici e dal responsabile dell’avvocatura comunale.
Un progetto diverso da quello presentato in fase di gara, con modifiche sostanziali apportate unilateralmente, non solo è tecnicamente inammissibile ma viola anche la normativa dei contratti pubblici».
In merito alle particelle, corpose le motivazioni addotte dall’avvocatura e dall’ufficio lavori pubblici del Comune.
“Il realizzando progetto – si legge nell’atto con cui l’Ente ha diffidato la SAIE – è derivato da un project financing attivato dalla stessa SAIE SpA, il cui progetto preliminare, presentato e posto a base di gara, come anche quello definitivo, consegnato in sede di gara dalla SAIE, quale unico concorrente, contenevano un particellare di esproprio relativo alle aree su cui realizzare l’impianto, aree scelte e proposte autonomamente dalla medesima SAIE. Il Comune di Fondi, infatti, non ha indicato alcuna area o localizzazione, proprio perché si è rimesso alla proposta progettuale della SAIE. In detto particellare erano presenti, oltre alle particelle di proprietà comunale, altre particelle di proprietà privata e la particella n. 828, oggetto della sopra citata diffida, che, seppur interessata da una procedura di acquisizione bonaria a titolo oneroso, non è stata mai acquisita formalmente al patrimonio comunale e, quindi, erroneamente considerata da SAIE SpA quale proprietà comunale (ossia intestata al Comune di Fondi); tale circostanza era riscontrabile e rilevabile con una semplice visura catastale così come fatto per le altre particelle di proprietà privata, per le quali la SAIE ha proposto di procedere con gli espropri a propria cura e spese. Risulta chiaro, quindi, che l’errore in merito è imputabile solo a SAIE SpA, in quanto la produzione del particellare di esproprio e le preventive verifiche erano e sono a carico della stessa; ne consegue che i lamentati ritardi e disguidi si correlano ad evenienze note o che essa avrebbe dovuto conoscere”.
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