Secondo la Consulta, “il decreto-legge, atto destinato a fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza, è strumento normativo non utilizzabile per realizzare una riforma organica e di sistema quale quella prevista dalle norme censurate nel presente giudizio“. Per questo motivo, si legge in una nota, la Corte costituzionale nella camera di consiglio di oggi “ha dichiarato l’illegittimità costituzionale: dell’art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 pe violazione dell’art. 77 Costituzione, in relazione agli artt. 117, 2 comma lett. p) e 133, 1 comma Costituzione“.
La Consulta aveva esaminato nel corso dell’udienza pubblica di ieri i ricorsi presentati dalle Regioni contro il decreto Salva Italia (decreto 201) del dicembre 2011 che con l’articolo 23 ha di fatto ‘svuotato’ le competenze delle Province e ne ha profondamente modificato gli organi di governo: non più di 10 componenti eletti dai Comuni e il presidente scelto all’interno del consiglio provinciale. Sotto la lente della Corte anche il decreto 95 del 2012 sul riordino delle Province in base ai due criteri dei 350 mila abitanti e dei 2.500 chilometri di estensione in base ai ricorsi avanzati dalle autonomie.