La questione riguarda l’applicazione della nuova convenzione tra il Comune e Ipogeo entrata in vigore nel 2009, introducendo un restringimento della durata delle concessioni dei loculi e l’introduzione della cosiddetta tassa del morto. Applicazione che il gestore del cimitero vorrebbe imporre anche retroattivamente. Una modalità contro la quale si sono alzati più scudi, non ultimo quello dell’iniziativa intrapresa dal Partito comunista per la costituzione di un comitato promotore di ricorsi al Tar e di attuazione della Costituzione.
“Il gestore del cimitero – sottolinea Bottoni – anche dinanzi a specifiche contestazioni da parte di concessionari, mantiene la sua posizione, anzi l’aggrava con la minaccia che, qualora i destinatari delle sue missive non adempiano a quanto imposto, procederà autonomamente alla liberazione del loculo, con le relative conseguenze sia in ordine alle spese che ne deriveranno sia per quanto riguarda la nuova ubicazione dei resti mortali”.
Codici, al riguardo, non fa mistero di non essere d’accordo poiché “le sepolture non possono essere sine titulo, in quanto il periodo previsto dall’originale concessione non è scaduto, e detto periodo è e deve restare quello previsto dalle norme vigenti all’epoca della singola sepoltura”.
“Per questo e per altri motivi – insiste Codici -, il Gestore non può né pretendere il pagamento per il rinnovo del periodo di sepoltura, né, tantomeno, minacciare la liberazione del loculo, in caso di inottemperanza ad un obbligo del tutto presunto da egli imposto”.
A tal proposito Codici, dopo aver richiamato l’articolo 11 delle Preleggi (che dispone che le leggi non possono avere effetto retroattivo), ha diffidato Ranieri, Vagnozzi e Iovinella, sia in proprio che per la specifica qualifica rivestita, ognuno secondo la rispettiva competenza e responsabilità, ad esercitare la dovuta vigilanza ex articolo 2049 del Codice civile sul Gestore concessionario, anche nell’esplicito richiamo alle disposizioni di cui all’articolo 28 della Costituzione, secondo cui i pubblici dipendenti sono responsabili civilmente, penalmente ed amministrativamente degli atti da essi compiuti (o, per analogia, non compiuti).
“Ogni violazione di legge da chiunque commessa – conclude Codici – sarà immediatamente fatta oggetto di denuncia alla competente autorità giudiziaria, riservandosi anche ogni ulteriore iniziativa a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini interessati”.