La Giunta regionale del Lazio, su proposta dell’Assessore al Lavoro Lucia Valente, ha approvato oggi l’attuazione delle linee guida sulla regolamentazione dei tirocini. Molte le novità: al tirocinante è corrisposta un’indennità per la partecipazione al tirocinio di importo lordo mensile minimo di 400 euro (rispetto ai 300 euro lordi previsti dalla normativa nazionale vigente). La Regione definisce poi ulteriori modalità di sostegno per i tirocini a favore dei disabili e dei giovani e sta predisponendo un sistema regionale informatico che permetterà di raccogliere i dati per l’Osservatorio del mercato del lavoro.
“Con l’approvazione della delibera di oggi – dichiara l’assessore al Lavoro Lucia Valente – siamo riusciti ad elevare l’indennità di partecipazione ed è nostra intenzione trovare le risorse per sostenere ulteriormente i tirocini a favore dei disabili e dei giovani e stiamo semplificando il sistema informatico regionale che ci permetterà di costruire un nostro Osservatorio che consenta di evitare il fenomeno dell’abuso dei tirocini gratuiti e che rilevi il tasso di coerenza tra la formazione che facciamo e l’occupazione che ne deriva“.
Il tirocinio è uno strumento formativo di politica attiva che ha l’obiettivo di creare un contatto diretto tra le aziende e il tirocinante per favorirne l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro. Consiste in un’esperienza di orientamento e di formazione e non configura un rapporto di lavoro. Sono previste tre tipologie di tirocini: a) formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani nel periodo di transizione tra il sistema dell’istruzione e il lavoro. I destinatari devono essere in possesso di un titolo di studio conseguito entro e non oltre dodici mesi. La durata non può superare i sei mesi. b) di inserimento o reinserimento lavorativo. I destinatari sono le persone disoccupate (anche in mobilità), le persone inoccupate e i lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga. La durata non può superare i dodici mesi. c) di orientamento e formazione o di inserimento o reinserimento a favore dei disabili, delle persone svantaggiate e di quelle titolari di protezione internazionale. La durata non può essere superiore a dodici mesi nel caso dei soggetti svantaggiati e non superiore a trentasei mesi nel caso di soggetti disabili.