sabato 22 Febbraio 2025,

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Le critiche di Cusani, la denuncia della Prestigiacomo, la richiesta milionaria, la condanna dell’ex ministro all’ambiente.

scritto da Redazione
Le critiche di Cusani, la denuncia della Prestigiacomo, la richiesta milionaria, la condanna dell’ex ministro all’ambiente.

Quella che raccontiamo è una piccola ma indicativa storia che avremmo potuto anche far passare sotto silenzio: per opportunità politica, perché è in corso un’importante consultazione elettorale e forse anche per carità partitica.
Ma la sicumera con la quale si è tentato, da parte di un ministro della Repubblica, per di più dello stesso partito del presidente della Provincia di Latina, di tacitare una libera e giustifica critica politica attraverso una temeraria querela milionaria riteniamo, come del resto promesso ai cittadini, la doverosa informazione.
La critica del presidente Cusani alle dichiarazioni della ministra.
L’on Stefania Prestigiacomo, da Siracusa, all’epoca ministro dell’ambiente, lamentava affermazioni diffamatorie da parte del presidente Cusani contenute in un articolo pubblicato il 29 agosto del 2009, nel quale si affermava, tra l’altro come “Nella storia politica e istituzionale della Provincia di Latina non si ha memoria di un Ministro·che intervenendo a una manifestazione ufficiale su questioni nazionali, prende posizione su argomenti diversi e in favore di privati, senza forse neanche conoscere a fondo l’intera vicenda o peggio su suggerimento dei suoi neo consiglieri locali.
Ma quello chi rimane politicamente inconcepibile delle dichiarazioni del ministro Prestigiacomo che pur di sostenere gli interessi dei privati esclude quelli dei cittadini di Sabaudia e dell’intera Provincia di Latina.
Infine per il ministro Prestigiacomo cheè interessato alla questione del “Ponte Rosso”, da discutere con l’on Bondi gli faremo comprendere che l’interesse della comunità pontina e la possibilità di fruire del lago (Sabaudia) sono più importanti dell’interesse del singolo, magari di qualche amico …”.
La storia.
Nello specifico riguardava un progetto per la realizzazione d’importanti lavori finanziati peraltro con i fondi pubblici della comunità provinciale.
Programma fortemente sostenuto da Cusani e dal mondo economico e sociale che ruotava all’esterno del perimetro del lago di Sabaudia, ma avversato da numerose associazioni ambientaliste, naturalmente dalla proprietà del lago e dall’allora ministro all’ambiente Prestigiacomo.
La querela per diffamazione della Prestigiacomo.
La Prestigiacomo sosteneva che le parole pronunciate a mezzo stampa dal presidente Cusani determinavano “Un abuso del diritto di critica politica è solo il palesetravalicamento dei limiti della civile convivenza mediante espressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione, e quindi senza alcuna finalità di pubblico interesse, con l’uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell’avversario, mirano soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale. n legittimo esercizio della critica politica inteso come esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile …”.
Chiedendo infine al Tribunale una sostanziosa condanna penale e la modica cifra di 500 mila euro, evidentemente giusto risarcimento per il grave danno patito.
La sentenza del Tribunale.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4545 del22/03/2012).
La critica – afferma in sentenza il giudice dott.ssa Silvia Albano – non mira ad informare, ma a fornire giudizi e valutazioni personali.
Nel caso di specie le dichiarazioni dell’odierno convenuto devono ritenersi
rientranti nel diritto di critica garantito dall’art 21 della costituzione.
La critica si è mantenuta nell’ambito dei giudizi politici, sebbene aspri e pungenti senza trasmodare nell’insulto personale e non vi è dubbio che vi fosse l’interesse pubblico a conoscere l’opinione del Presidente della Provincia di Latina sui fatti oggetto della critica che in quel periodo erano oggetto di un serrato .dibattito pubblico. In riferimento alla motivazione del Ministro, che sarebbe stata spinta dalla necessità di tutelare interessi privati e non della comunità locale, od addirittura di qualche amico” è l’espressione di una opinione del convenuto senz’altro discutibile ma rientrante nel diritto di libera manifestazione del pensiero garantito dall’art 21 della Costituzione. La domanda deve, pertanto, essere rigettata”.
Il dispositivo finale di condanna.
Il Tribunale Ordinario di Roma (sezione civile – sentenza n. 9386 del 28 aprile 2014) condanna Prestigiacomo Stefania al pagamento delle spese di lite a favore di Armando Cusani che liquida in 3.500 euro per compensi, oltre accessori di legge.
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