Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. n. 300 del 29.12.2014 (Legge di stabilità 2015)
La legge di stabilità 2015, approvata dal Parlamento Italiano in data 23 dicembre 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014, all’art. 1, comma 666 della legge n. 190/2014, ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.
A partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1 Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
I veicoli ultratrentennali (dai 30 anni in su), esclusi quelli utilizzati ad uso professionale, continuano ad essere assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annuale di €. 28,40 per gli autoveicoli e €. 11,36 per i motoveicoli (importi rideterminati ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. n.19/2011).
TERMINI DI PAGAMENTO
Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti dei veicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e, quindi, soggetti alla tassa di circolazione forfettaria annuale, e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l’anno tributario 2015 e seguenti sono:
Per l’anno tributario 2015, la tassa automobilistica va pagata in due soluzioni, al fine di “incardinare” il pagamento per i successivi anni tributari, in un’unica periodicità annuale agosto X – luglio X+1:
1) Primo pagamento: Gennaio – luglio 2015, da effettuarsi entro il 02 febbraio 2015;
2) Secondo pagamento: agosto 2015 – luglio 2016, da effettuarsi entro il 31/08/2015 (negli anni futuri, la periodicità sarà sempre agosto – luglio).
Al compimento del 30° anno, si applica la tassa di circolazione forfettaria annuale, come sopra specificato.
TESTO VIGENTE DELL’ART. 63 DELLA LEGGE 342/2000
Si riporta, di seguito, il comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014:
All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
In base alle citate modifiche, l’attuale testo dell’art. 63 della legge 342/2000 è il seguente:
LEGGE 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale. (GU n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194 )
Sezione II Norme in materia di altre imposte indirette
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)