lunedì 25 Novembre 2024,

Cronaca

Ξ Commenta la notizia

Novità bollo auto

scritto da Redazione
Novità bollo auto

Legge 23.12.2014 n° 190 , G.U. n. 300 del 29.12.2014 (Legge di stabilità 2015)
La legge di stabilità 2015, approvata dal Parlamento Italiano in data 23 dicembre 2014 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29/12/2014, all’art. 1, comma 666 della legge n. 190/2014, ha disposto modifiche dell’art. 63 della legge 342/2000.
A partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1 Gennaio 2015, tutti i veicoli (autoveicoli e motoveicoli) compresi tra i 20 e i 29 anni sono assoggettati alla normale tassa automobilistica regionale di possesso istituita con DPR. n. 39/1953 e disciplinata dalla legge n. 53/1983.
I veicoli ultratrentennali (dai 30 anni in su), esclusi quelli utilizzati ad uso professionale, continuano ad essere assoggettati, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annuale di €. 28,40 per gli autoveicoli e €. 11,36 per i motoveicoli (importi rideterminati ai sensi dell’art. 5 comma 1 della L.R. n.19/2011).
TERMINI DI PAGAMENTO
Dal 01 gennaio 2015, le date di scadenza dei pagamenti dei veicoli che fino al 31/12/2014 erano riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico e, quindi, soggetti alla tassa di circolazione forfettaria annuale, e che sono compresi ancora tra i 20 e i 29 anni, per l’anno tributario 2015 e seguenti sono:

  1. a) per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo con potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV (o con potenza fiscale superiore a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997):
  • Per l’anno tributario 2015, la tassa automobilistica va pagata in unica soluzione, entro il 02 febbraio 2015 per il periodo fisso annuale gennaio – dicembre 2015. Negli anni futuri e fino al compimento del 29° anno compreso, il periodo fisso sarà sempre gennaio – dicembre di ogni anno;
  1. b) per gli stessi autoveicoli di cui alla precedente lettera a), con potenza effettiva fino a 35 KW o a 47 CV ( o con potenza fiscale fino a 9 cavalli se immatricolati fino al 31 dicembre 1997) e per tutti i motoveicoli con le seguenti modalità:

Per l’anno tributario 2015, la tassa automobilistica va pagata in due soluzioni, al fine di “incardinare” il pagamento per i successivi anni tributari, in un’unica periodicità annuale agosto X – luglio X+1:
1) Primo pagamento: Gennaio – luglio 2015, da effettuarsi entro il 02 febbraio 2015;
2) Secondo pagamento: agosto 2015 – luglio 2016, da effettuarsi entro il 31/08/2015 (negli anni futuri, la periodicità sarà sempre agosto – luglio).
Al compimento del 30° anno, si applica la tassa di circolazione forfettaria annuale, come sopra specificato.
TESTO VIGENTE DELL’ART. 63 DELLA LEGGE 342/2000
Si riporta, di seguito, il comma 666 dell’art. 1 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014:
All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso; b) i commi 2 e 3 sono abrogati; c) al comma 4, le parole: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «I veicoli di cui al comma 1».
In base alle citate modifiche, l’attuale testo dell’art. 63 della legge 342/2000 è il seguente:
LEGGE 21 novembre 2000, n. 342
Misure in materia fiscale. (GU n.276 del 25-11-2000 – Suppl. Ordinario n. 194 )
Sezione II Norme in materia di altre imposte indirette
Art. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
  2. (comma abrogato);
  3. (comma abrogato); 4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli.

Rispondi alla discussione

Facebook