“Con la sentenza 272/2015, depositata ieri, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 2, de decreto-legge n. 66/2014, che stabiliva il divieto di procedere a qualsiasi forma di reclutamento, anche a tempo determinato, per le amministrazioni non in regola con l’indicatore dei tempi medi di pagamento, indicatore che doveva attestarsi sotto i 90 giorni nel 2014, e sotto i 60 giorni nel 2015“. Così una nota dell’Anci.
“Si tratta di una decisione importantissima per i Comuni“, ha affermato il sindaco di Chieti Umberto Di Primio, vicepresidente Anci con delega alla Pubblica amministrazione e alle Politiche del personale. “Questa disposizione ha creato enormi difficoltà applicative. Il ritardo nei pagamenti della Pa – prosegue Di Primio – è un fatto gravissimo che deve essere superato una volta per tutte, a beneficio delle economie locali e del sistema produttivo del Paese. Ma prevedere una sanzione come il blocco delle assunzioni vuol dire applicare una misura sproporzionata, che non ha nulla a che vedere con le circostanze che determinano questo ritardo e che non aiuta a risolverlo. Molti Comuni infatti si sono trovati nell’impossibilità di effettuare pagamenti tempestivi per ragioni non imputabili a negligenza ma a circostanze oggettive, ad esempio in quanto hanno ricevuto a loro volta in ritardo i trasferimenti dallo Stato o dalle Regioni, o anche solo per tener fede agli obblighi del patto di stabilità interno. L’Anci ha segnalato da subito l’esigenza di rivedere questo meccanismo sanzionatorio, ottenendo alcuni correttivi con il decreto Enti locali della scorsa estate. Anche questa pronuncia – conclude Di Primio – evidenzia l’urgenza di una revisione complessiva dell’apparato sanzionatorio riguardante gli obblighi dei Comuni“.
“La sentenza della corte costituzionale, immediatamente efficace – riferisce la nota – rende possibili le assunzioni, nell’ultimo scorcio di quest’anno, anche per i Comuni che nel 2014 non fossero in regola con i tempi di pagamento“.