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Procedure per rinnovo consulta disabilità e handicap – L.R. 36/2003

scritto da Redazione
Procedure per rinnovo consulta disabilità e handicap – L.R. 36/2003

L’Assessorato ai Servizi Sociali, disabilità, terzo settore, servizi alla persona è in procinto di rinnovare la Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap, istituita con Legge regionale 3 novembre 2003 n.36, che costituisce per la Regione Lazio organo primario di consultazione e di promozione per il pieno inserimento della persona con disabilità nella vita sociale e lavorativa.

Le Associazioni interessate a partecipare alla Consulta regionale per la tutela dei diritti della persona con problemi di disabilità e di handicap e che siano in possesso dei necessari requisiti di legge, possono presentare domanda alla Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito del presente avviso.

Possono far parte della Consulta, ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 36/2003:

  • un rappresentante per ciascuna delle associazioni previste dalla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali e regionali) e successive modifiche;
  • un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni iscritte all’albo previsto dalla legge regionale 28 aprile 1983, n. 24 (Interventi in favore di associazioni, fondazioni ed unioni di disabili operanti in territorio regionale) e successive modifiche;
  • un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all’articolo 3;
  • un rappresentante per ciascuna delle associazioni e dei relativi coordinamenti iscritti nel registro di cui alla legge regionale 1° settembre 1999, n. 22 (Promozione e sviluppo dell’associazionismo nella Regione Lazio) e successive modifiche, le quali abbiano svolto attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap per almeno due anni al momento della richiesta di designazione di cui all’articolo 3.

Si precisa che:

  • in linea con l’aggiornamento normativo nazionale in materia di terzo settore (d.lgs. 117/2017) tutte le associazioni che invieranno la designazione di un proprio rappresentante, dovranno essere obbligatoriamente iscritte al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) alla data di presentazione della domanda, pena l’esclusione;
  • le organizzazioni, le associazioni e i relativi coordinamenti che rientrano nelle categorie di cui alle lettere c) e d) oltre alla designazione devono dichiarare nella stessa nota di aver svolto negli ultimi due anni attività prevalenti nel settore della disabilità e dell’handicap. In mancanza della suddetta dichiarazione, la candidatura non sarà presa in considerazione;
  • le organizzazioni e le associazioni che rientrano in più di una categoria devono comunque designare un solo rappresentante.

Decorso il termine di 60 gg, l’Amministrazione regionale provvederà a predisporre il Decreto Presidenziale di rinnovo dei componenti della Consulta sulla base delle designazioni pervenute.

Al riguardo, si chiede, per ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, di allegare, il curriculum vitae datato e firmato, copia di un documento d’identità in corso di validità, copia del codice fiscale e la dichiarazione sostitutive della persona designata di cui ai modelli di seguito allegati.

L’invio della documentazione completa dovrà avvenire tramite PEC, all’indirizzo:
inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it

Si precisa che in assenza della suddetta documentazione non sarà possibile formalizzare la designazione.

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