lunedì 25 Novembre 2024,

Cronaca

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Proroga Autorizzazioni nuovi impianti viticoli e reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021

scritto da Redazione
Proroga Autorizzazioni nuovi impianti viticoli e reimpianti in scadenza nel 2020 e nel 2021

In base al REG.(UE) 2021/2117 del  Parlamento  Europeo e del  Consiglio   del 2 dicembre 2021 pubblicato sulla IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 6.12.2021 L 435/279 è previsto all’art. 63 –comma 3 che le autorizzazioni nuovi impianti: «In deroga…… la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020 e del 2021, è prorogata fino al 31 dicembre 2022.

In deroga…… i produttori titolari di autorizzazioni a norma dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 e del 2021 non sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2022 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al terzo comma del presente paragrafo. Qualora i produttori titolari di autorizzazioni, la cui validità sia stata prorogata fino al 31 dicembre 2021, abbiano dichiarato all’autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non utilizzare tali autorizzazioni sono autorizzati a ritirare le proprie dichiarazioni mediante comunicazione scritta all’autorità competente entro il 28 febbraio 2022 e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il periodo di validità prorogato di cui al terzo comma.»;

Per l’applicazione del Regolamento (UE) 2021/2117 l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura ha emanato la Circolare n. 5128 del 25 gennaio 2022 (ADDENDUM alla Circolare AGEA.9066.2021 del 10 febbraio 2021):

I produttori in possesso di autorizzazioni per nuovo impianto in scadenza nel 2020 e 2021 non sono passibili delle sanzioni – anche per una quota parte dell’autorizzazione – di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 (declinate per il potenziale vitivinicolo all’articolo 69 comma 3 del Testo Unico Vino), a condizione che comunichino alla Regione o Provincia Autonoma competente entro il 28 febbraio 2022 che non intendono avvalersene e che non desiderano beneficiare della proroga di validità al 31 dicembre 2022.

I produttori titolari di autorizzazioni che abbiano già dichiarato all’autorità competente entro il 28 febbraio 2021 la loro intenzione di non beneficiare della precedente proroga al 31 dicembre 2021, sono autorizzati a ritirare tale dichiarazione entro il 28 febbraio 2022, mediante comunicazione di revoca della rinuncia alla proroga indirizzata alla Regione/P.A. competente, e a utilizzare le proprie autorizzazioni entro il nuovo periodo di validità prorogato al 31 dicembre 2022.

Le due comunicazioni, inviate alle Regioni/P.A. competenti, di cui sopra potranno essere registrate dai beneficiari/CAA direttamente sul portale SIAN, accedendo al proprio Fascicolo Aziendale (utilizzando specifiche funzioni applicative predisposte nella sezione Registri/Visualizzazione Atti).

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