Inizia domani presso la Corte Costituzionale la discussione sui ricorsi promossi da 8 Regioni – Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Campania, Molise e Sardegna – per presunti rischi di incostituzionalità dell’articolo 23 del decreto Salva Italia, approvato dal governo Monti il 4 dicembre scorso. Nel ricorso le Regioni evidenziano un vizio di incostituzionalità perché avrebbe svuotato le competenze delle Province e modificato il loro sistema elettorale. Nello specifico la norma sarebbe incostituzionale perché, principalmente, gli articoli 5, 114 e 118 della Costituzione non consentono al legislatore ordinario di modificare la natura degli enti costituitivi della Repubblica, visti nella loro realtà di enti di governo territoriale rappresentativi quindi delle loro comunità e tra essi equiparati quanto a natura e struttura. Nel mirino di Regioni e Province entra così quanto approvato dal governo Monti, che avrebbe deciso di intervenire sulla Carta Fondamentale con norme ordinamentali che non possono essere utilizzate “surrettiziamente” in un dl che invece si pone l’obiettivo di salvaguardare le finanze pubbliche, non producendo peraltro, sottolineano i ricorrenti, “risparmi di spesa”. Con il Salva Italia inoltre la Provincia uscirebbe completamente trasformata, diventando un ente di secondo grado con funzioni di coordinamento delle attività proprie dei Comuni; non eserciterebbero l’attività di gestione amministrativa, né le funzioni amministrative previste dall’articolo 118 (commi 1 e 2) della Costituzione. Ma oggetto del contendere è anche il fatto che il provvedimento fa sì che la Provincia non sia più “un ente esponenziale della popolazione provinciale”, visto che sia il Consiglio sia il Presidente sono emanazione degli organi elettivi dei Comuni. Il comma 14 dell’articolo 23 del Salva Italia (‘Spettano alla Provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze) violerebbe gli articoli 117 e 118 della Costituzione perché fa sì che le Province non abbiano più funzioni fondamentali e funzioni proprie, affidando loro, inoltre, funzioni di indirizzo e coordinamento “che possono essere giustificate solo da una sovra-ordinazione – rilevano i ricorrenti – delle Province rispetto ai Comuni”, non prevista dall’art.114 della Costituzione e nel caso in cui le Province vangano trasformate in enti di secondo livello. Il comma 16 del decreto (‘Il Consiglio provinciale è composto da non più di dieci componenti eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia. Le modalità di elezione sono stabilite con legge dello Stato entro il 31 dicembre 2012’) violerebbe poi gli articoli 1, 5 e 114 della Costituzione perché lede l’autonomia delle Province che, nell’ordinamento italiano, sono ‘enti esponenziali di una comunità territoriale che si organizza democraticamente. Allo stesso modo il comma 17 (‘Il Presidente della Provincia è eletto dal Consiglio provinciale tra i suoi componenti secondo le modalità stabilite dalla legge statale di cui al comma 16’) che prefigura un ente di secondo grado con un Consiglio estremamente limitato. Da ultimo il comma 20 dell’articolo 23 del Salva Italia, che prevede il commissariamento delle Province, limiterebbe l’autonomia di queste ultime, garantita alla Costituzione, e quella dei cittadini ad eleggere democraticamente gli organi di governo delle Province.
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