“La I commissione permanente Affari Costituzionali del Consiglio Regionale ha scelto il testo base che porterß alla modifica della legge elettorale del Lazio elaborato dal consigliere regionale Mario Abbruzzese e già approvato nel marzo scorso dalla Commissione Speciale Riforme Istituzionali di cui é presidente”. E’ quanto si legge in una nota.
“Apprezzo il senso di responsabilità che ha contraddistinto i lavori sia della commissione speciale che di quella Affari Costituzionali – afferma Mario Abbruzzese, consigliere regionale di Forza Italia del Lazio e appunto presidente della Commissione Speciale Rifporme Istituzionali – Tale spirito ci ha permesso di licenziare in breve tempo, la bozza di modifica alla legge elettorale della nostra Regione. Ricordo, infatti, che il 7 febbraio approvammo, nell’organismo che presiedo le linee guida, depositai il 9 febbraio la bozza di proposta di legge e dopo nemmeno un mese riuscimmo a licenziare il testo che oggi è stato approvato dalla commissione competente. Ultimo passaggio prima della calendarizzazione in Consiglio Regionale. La normativa è elaborato in base a delle linee guida che composte da 5 punti fondamentali. Il primo è l’abolizione del listino. Dunque, l’80% dei seggi del Consiglio continua ad essere assegnato, con metodo proporzionale delquoziente corretto a liste circoscrizionali concorrenti presentate su base
provinciale, con recupero dei seggi e dei voti residui in sede di collegio unico regionale. Mentre, attraverso l’abolizione del listino, il restante è assegnato, sempre con metodo proporzionale, come premio di maggioranza
direttamente alle liste circoscrizionali che sostengono il Presidente della Regione eletto. Poi c’è l’introduzione di un meccanismo in grado di garantire la rappresentanza di tutte le circoscrizioni provinciali all’interno del Consiglio regionale. Il terzo punto, invece, concerne la promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive con l’introduzione della preferenza di genere. Per quanto concerne il quarto punto è prevista la non immediata rieleggibilità del Presidente della Regione allo scadere del secondo mandato consecutivo, salvo che uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. Il quindi punto chiarisce, inoltre, che nei casi di scioglimento anticipato del Consiglio regionale le elezioni debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento, ponendo così fine ad una querelle interpretativa che ha generato contenzioso anche in occasione dell’indizione delle ultime elezioni regionali”.