a. l’attività delle strutture ricettive extralberghiere (guest house o affittacamere, ostelli per la gioventù, hostel o ostelli, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, bed & breakfast, country house o residenze di campagna, rifugi montani, rifugi escursionistici, case del camminatore, alberghi diffusi).
b. l’attività escursionistica a piedi in natura e nell’aria aperta, anche a titolo professionale, a condizione del rispetto della distanza interpersonale di due metri tra i componenti del gruppo escursionistico.
2. dal 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
a. palestre e piscine;
b. l’attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in base a questo stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020;
c. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
3. A decorrere dal 29 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche e produttive:
a. le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale;
b. le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante;
c. i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
4. Le attività di cui alla presente ordinanza devono svolgersi nel rispetto:
a. dei contenuti delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, ovvero le Linee guida in corso di predisposizione per le attività a decorrenza differita;
b. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
c. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
5. Resta fermo che, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto, cui si aggiungono, con la presente ordinanza, le attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), gli esercizi commerciali di vicinato di prodotti alimentari, le attività commerciali su area pubblica di prodotti alimentari.