lunedì 25 Novembre 2024,

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Regione Lazio. Approvata la proposta di legge per disciplinare gli enti del terzo settore

scritto da Redazione
Regione Lazio. Approvata la proposta di legge per disciplinare gli enti del terzo settore

“La Regione Lazio crede fermamente che il lavoro di rete sia indispensabile e, animati da questa convinzione, è stato costituito un tavolo con tutti i principali attori del settoreche ringrazio per aver contribuito alla stesura della proposta di legge. L’obiettivo è realizzare sul territorio regionale un’uniformità di disciplina auspicata a livello statale – afferma l’Assessore Alessandra Troncarelli -. Con tale atto viene sancita l’importanza delle formazioni sociali, ed in particolare del Terzo Settore, all’interno della nostra società, al punto da considerare il loro ruolo strategico nell’attuazione degli interventi da parte delle amministrazioni pubbliche. Con gli strumenti della co-programmazione e co-progettazione – conclude l’Assessore – il Terzo Settore entra a pieno titolo nel sistema del welfare di comunità, diventando portatore di idee e proposte che sono espressione diretta dei bisogni dei soggetti più fragili”.

Ai fini della presente proposta di legge vengono considerati Enti del Terzo Settore i soggetti, di cui all’articolo 4 del d.lgs.n.117/2017, iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con sede o ambito di operatività nel territorio della Regione Lazio.

Nel provvedimento viene recepito, tra le varie, l’articolo 55 del Codice del Terzo Settore che sancisce gli istituti della co-programmazione e co-progettazione.

Nello specifico la co-programmazione mira all’individuazione dei bisogni da soddisfare e al riconoscimento delle misure necessarie da mettere in atto, valorizzando il legame con il territorio e attivando un confronto con i cittadini ed i loro rappresentanti sociali; la co-progettazione permette, sulla base dei bisogni individuati, anche mediante la co-programmazione, la definizione di progetti specifici di servizio e/o di intervento e la promozione di proposte innovative e sperimentali e la riorganizzazione di misure già esistenti.

Viene istituito il Consiglio regionale del Terzo Settore, delineato sulla base della definizione del Consiglio nazionale, che ha al suo interno i rappresentanti di tutti gli enti coinvolti e tra i compiti ha quello di esprimere pareri facoltativi sugli atti normativi riguardanti il Terzo Settore, formulare proposte alla Giunta Regionale, promuovere iniziative informative e divulgative sulla disciplina dettata dalla presente legge.

Viene designata anche la Conferenza regionale del volontariato e della promozione sociale, quale organo intermedio di rappresentanza tra i territori ed il Consiglio regionale del Terzo Settore. Le sue funzioni sono quelle di delineare i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale in seno al Consiglio regionale del Terzo Settore; sostenere iniziative di studio e ricerca sulla partecipazione attiva delle associazioni e dei cittadini alla vita pubblica.

Prevista inoltre la possibilità di istituire convenzioni tra pubbliche amministrazioni ed organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi al Runts, e la facoltà di concedere agli enti del Terzo Settore beni immobili di proprietà pubblica in comodato d’uso.

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