1. Fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti sono consentite le seguenti ulteriori attività:
b. a decorrere dal 1° luglio 2020 sono consentite le attività sale bingo, sale slot e sale giochi.
2. Nelle more dell’adozione dei provvedimenti per la gestione delle prove concorsuali aventi ambito di applicazione sull’intero territorio nazionale, per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni sono adottate apposite indicazioni operative, di cui alle schede tecniche allegate alla presente ordinanza, che permettano l’attuazione delle stesse, realizzando un corretto bilanciamento tra la salvaguardia delle esigenze organizzative connesse al reclutamento del personale e la necessità imprescindibile di garantire condizioni di tutela della salute dei partecipanti alle procedure concorsuali, nonché del personale e dei collaboratori impegnati a diverso titolo nello svolgimento delle procedure stesse.
3. Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:
a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
b. misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020. c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.