2. Ferme restando le attività previste dal cerimoniale di Stato in occasione della Festa della Repubblica, sono consentite, per quella data, ulteriori iniziative di celebrazione che devono attenersi all’accessibilità massima ed alle modalità organizzative di cui all’art. 1, comma 1, lett. m), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 nonché a tutte le disposizioni generali per il contenimento del contagio;
3. A decorrere dal 3 giugno 2020 sono inoltre consentiti:
a. fermo restando la sospensione delle attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 è consentita l’attività corsistica individuale e collettiva (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere ecc.).
b. l’attività di formazione professionale, per la parte pratica e di stage/tirocinio;
c. l’attività dei centri ricreativi e culturali.
4. A decorrere dal 15 giugno 2020 sono inoltre consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
5. È inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura.
6. Per la migliore gestione sanitaria del patrimonio zootecnico, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali è consentita la caccia di selezione alla specie cinghiale (Sus scrofa) per prevenire e contenere i danni alle colture agricole anche prorogando i Piani di abbattimento già approvati per la stagione 2019/2020, nei limiti del numero di capi previsti nei Piani stessi e sino ad approvazione dei nuovi Piani per la stagione 2020/2021;
7. Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:
a. nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
b. nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.