venerdì 22 Novembre 2024,

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Remunerazione del capitale investito: questione superata nell’ATO4 con la nuova tariffa e la restituzione delle quote 2011,

scritto da Redazione
Remunerazione del capitale investito: questione superata nell’ATO4 con la nuova tariffa e la restituzione delle quote 2011,

In merito a quanto riportato negli articoli pubblicati dalla vostra testata nell’edizioni di ieri e di oggi in merito alla questione delle remunerazione del capitale (“La battaglia «capitale»”, “Una sentenza storica da far annullare”), Acqualatina ritiene necessario precisare quanto segue.
Non esiste alcun contenzioso relativamente alla remunerazione del capitale investito oggetto del referendum del giugno 2011.
La questione è, lo ribadiamo ancora una volta, completamente superata da quanto deliberato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO4 in attuazione di quanto sancito dall’AEEG e in linea con la sentenza del TAR del 29/07 scorso.
La Conferenza dei Sindaci dell’Ato4, infatti, ha già provveduto ad approvare la nuova tariffa, priva della quota relativa alla remunerazione del capitale investito, applicata a decorrere dal 01.01.2012; è stata, inoltre, avviata la procedura di restituzione agli utenti della quota relativa al periodo 21.07.2011 – 31.12.2011, che si concluderà nei tempi previsti dall’AEEG (novembre 2013 – delibera 273/2013) e secondo le modalità che verranno deliberate dalla Conferenza dei Sindaci entro il prossimo settembre.
Le tariffe applicate per il 2012 e il 2013, dunque, sono prive della quota del 7%, mentre per le quote corrisposte nel 2011 post referendum, è già in atto, in attuazione di quanto stabilito da AEEG, la procedura di restituzione.
E’ importante, però, in questo contesto ricordare che la sentenza del TAR su menzionata riveste grande rilevanza in quanto respinge tutte le questioni sollevate nel tempo dal Comune di Aprilia, dichiarando legittima la posizione della Conferenza dei Sindaci e, quindi, quella dell’ATO4 e del Gestore.
In tal modo, dunque, si pone fine ad anni di battaglie impostate dal Comune di Aprilia su rilievi di cui oggi, anche grazie a quest’ultima sentenza, viene definita l’assoluta infondatezza.
In particolare, a differenza di quanto riportato nell’articolo “Una sentenza storica da far annullare”, viene fatta definitiva chiarezza sulla questione dell’omessa approvazione delle deliberazioni da parte dei Consigli Comunali degli Enti locali facenti parte dell’ATO: il TAR ha sostanzialmente dichiarato legittime le deliberazioni della Conferenza dei Sindaci dell’ATO, e che, le stesse, mantengono la loro validità anche in caso di disapprovazione o mancata approvazione da parte degli organi consiliari dei Comuni.

Servizio Comunicazione Acqualatina S.p.A.

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