Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, pronunciandosi sull’appello al ricorso n.2388/2018 ha dunque dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 comma 2 della legge regionale Lazio 9 luglio 1998 n.27, nella parte in cui prevede che la tariffa per conferire rifiuti agli impianti di smaltimento e alle discariche vada determinata prevedendo la“quota percentuale della tariffa” in questione “dovuta dagli eventuali comuni utenti al soggetto gestore dell’impianto o della discarica a favore del comune sede dell’impianto o della discarica stessi, che deve essere compresa tra il dieci ed il venti per cento della tariffa”.Ha poi disposto la sospensione del presente giudizio davanti al Consiglio di Stato e ordinato alla Segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordinando anche che, a cura della Segreteria, l’ordinanza sia comunicata alle parti costituite e notificata al Presidente della Giunta Regionale del Lazio nonché comunicata al Presidente del Consiglio regionale del Lazio.
Lo dichiara in una nota il presidente del Cda di Rida Ambiente, Fabio Altissimi