Il trasferimento del personale in soprannumero delle Province e delle Città metropolitane “subordinato” alle “capacità assunzionali” delle Regioni e dei Comuni, “nei limiti” delle risorse “disponibili a tale scopo“, potrebbe “ostacolare l’effettivo trasferimento” dello stesso personale. Così i tecnici di Senato e Camera nel dossier del Servizio del bilancio sulla Legge di Stabilità.
Rispetto all’articolo 38 (Norme finanziarie per province e città metropolitane) della Legge di Stabilità, spiegano i tecnici, “aver subordinato il trasferimento del personale in soprannumero delle Province e delle Città metropolitane alle capacità assunzionali delle Regioni e dei Comuni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a tale scopo nei bilanci dei predetti enti, potrebbe ostacolare l’effettivo trasferimento di detto personale che nel frattempo rimarrebbe a carico dell’ente di provenienza senza che quest’ultimo abbia la titolarità delle funzioni non fondamentali cui precedentemente tale personale era adibito, con evidenti effetti onerosi a carico dei propri bilanci, oltre che una inefficiente allocazione del personale“.
“Con riferimento all’acquisizione di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, per il biennio 2016-2017, da inquadrare nel ruolo dell’amministrazione giudiziaria -aggiungono poi i tecnici di Senato e Camera- andrebbero forniti gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere pari, secondo la relazione tecnica e il prospetto recante gli effetti finanziari, a 23 milioni nel 2016 e a 46 milioni a decorrere dal 2017“. Attesi gli importi riportati “sembra infatti che l’acquisizione del contingente avvenga per circa il 50% nel 2016 per poi completarsi nel 2017“.
Inoltre, proseguono i tecnici, “andrebbe spiegato il motivo per cui nel 2016 non sono stati scontati, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, gli effetti fiscali derivanti dall’acquisizione del predetto contingente da parte dell’amministrazione giudiziaria“.