E’ confermata la delibera con la quale la Giunta regionale del Lazio il 26 gennaio scorso ha disposto il commissariamento dell’Asl di Frosinone, fino alla verifica del Programma straordinario per l’uscita dal commissariamento del SSR (e comunque non oltre il 31 dicembre 2017), negando la reintegrazione di Isabella Mastrobuono nelle funzioni di direttore generale. L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dalla stessa Mastrobuono. La vicenda arrivata davanti al Tar ha inizio con una sentenza dello stesso tribunale che aveva disposto l’annullamento del provvedimento regionale con il quale Mastrobuono non era stata confermata nell’incarico di Direttore generale dell’AUSL di Frosinone (che sarebbe andato a naturale scadenza il 4 febbraio 2017). Notificata questa decisione, la Regione ritenne che il reintegro della ricorrente era da considerarsi precluso dal fatto che la stessa Mastrobuono nel frattempo aveva assunto l’incarico di Direttore sanitario di una casa di cura accreditata col servizio sanitario regionale, e dispose inoltre
il commissariamento dell’ASL. Da qui il ricorso al Tar adesso respinto. “In primo luogo – si legge nella sentenza – occorre considerare come non venga in alcun modo in rilievo un profilo di violazione ovvero di elusione del decisum costituito dalla sentenza di questa Sezione, tenuto conto che le ulteriori determinazioni dell’amministrazione regionale, qui deprecate, fondano su circostanze nuove e, dunque, rimaste estranee al giudizio definito”. In piu’, “sono del pari infondate le censure di sviamento del potere, tenuto conto che la determinazione regionale in discussione e’ stata assunta con una sollecitudine che, di per se’, appare ragionevolmente sostenuta quantomeno dall’imminente scadenza del termine contrattuale fissato al 4 febbraio 2017”. Non essendoci dubbio “circa il fatto che la Mastrobuono abbia assunto l’incarico di direttore sanitario della casa di cura, cosi’ integrando in pieno la fattispecie di inconferibilita’ regolata dalla legge”, per i giudici amministrativi occorre tenere conto del fatto “che l’incarico di direttore sanitario di una casa di cura accreditata presso il Servizio Sanitario Regionale rientra di per se’ pienamente tra le ipotesi” per le quali e’ richiesto “il cosiddetto periodo di raffreddamento”. L’aver respinto la domanda di annullamento della determinazione con la quale e’ stato ritenuto non possibile il reintegro, infine, per il Tar rende improcedibili le ulteriori censure contro il commissariamento dell’ASL di Frosinone.