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Sperlonga, ex particella 100: il Comune invita gli aventi diritto a regolarizzare

scritto da Redazione
Sperlonga, ex particella 100: il Comune invita gli aventi diritto a regolarizzare

Demanio marittimo o proprietà comunale? La questione dei confini di quel pezzo di territorio che è stato comunemente definito “ex particella 100” si è risolta il 15 Giugno del 2016 con una inequivocabile sentenza del Tribunale Civile di Roma, secondo cui la maggior parte dei terreni rientrano nel territorio di proprietà comunale, al contrario di quanto contestato dall’Agenzia del Demanio e dall’Agenzia del Territorio.

Il giudice Assunta Cannonaco, in seguito ad un dettagliato esame del Consulente tecnico incaricato, ha  chiarito ogni dubbio e definito i confini delle aree di proprietà comunali con quelle che ricadono nel demanio marittimo.
E ha infine ordinato che le aree vengano delimitate e segnalate con appositi termini lapidei.
Sulla scorta di ciò il Comune di Sperlonga informa che sta provvedendo a delimitare i confini e invita tutti gli interessati a regolarizzare la propria posizione presso gli uffici amministrativi.
Due sono le prospettive analizzate dal Consulente tecnico, che hanno permesso ai giudici di emettere la sentenza: da un lato l’esistenza di una documentazione storica risalente al Catasto preunitario murattiano del 1809, dall’altro il Codice Civile e il Codice della navigazione.
La ricostruzione storica 
“Non può dubitarsi che il Comune di Sperlonga sia proprietario dei terreni confinanti con il pubblico demanio marittimo, trattandosi di ex terreni di uso civico” scrive il Consulente tecnico, ricostruendo gli atti emessi fin dagli inizi del 1800.

Agli inizi del 1800 le aree rivierasche appartengono al demanio feudale o ex feudale.

Dopo le leggi di eversione della feudalità del 1806 i beni pervengono alla collettività (ossia al Comune di Sperlonga).
Nel 1809 il Comune di Sperlonga entra nel catasto preunitario murattiano, dove non v’è traccia di demanio statale.
Nel 1901 il “F. Sommarione della mappa” indica che il demanio dello Stato è intestatario della sola particella 103, posta immediatamente a valle della particella 100.
Nel 1906, nell’Indice alfabetico dei possessori non risulta alcun terreno oggetto di giudizio intestato al Demanio o al Regio Demanio.
Nel 1951 la proprietà comunale risulta dal Progetto di Sistemazione delle terre demaniali del Comune di Sperlonga.
La proprietà comunale risulta inoltre dal Progetto di Sistemazione delle terre demaniali del Comune di Sperlonga, redatto nel 1951.
Nel 1986 l’Agenzia del Territorio rilascia un Certificato storico da cui risulta che la particella 100 è intestata al Comune di Sperlonga, possesso contestato dal Demanio dello Stato e un’apposita Commissione delimita la proprietà di un privato coincidente con la particella 100 del Comune di Sperlonga.
Nel 1989 L’Assessorato agli Usi Civici della Regione Lazio ha compreso la particella 100 nell’elenco dei terreni costituenti demanio libero del Comune di Sperlonga.
Nel 2002 la Capitaneria di Porto d Gaeta scrive che “la particella 100 risulta appartenente al Demanio Civico di codesto Comune”.
I limiti del Demanio marittimo
I limiti del demanio marittimo sono definiti dagli articoli del Codice Civile (822) e del Codice della navigazione (28).
Per stabilire se un’area rivierasca, dunque, debba o meno essere considerata appartenente al demanio marittimo è decisivo che: l’area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie o che lo sia stata in passato e sia tuttora utilizzabile per uso marittimo e che il bene sia adibito ad usi attinenti alla navigazione anche solo allo stato potenziale.
Da dove nascono i dubbi?
È un verbale di delimitazione del 1930 a creare confusione. Quello a cui hanno fatto riferimento l’Agenzia del Demanio e l’Agenzia del Territorio per eseguire la revisione della dividente demaniale.
Secondo il Giudice, tuttavia, “le risultanze del verbale di delimitazione non possono essere prese in considerazione perché non coincidenti con i caratteri obiettivi che i terreni presentano attualmente, così come descritti nella consulenza tecnica d’ufficio”.

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