I colleghi di Report, in quanto giornalisti del servizio pubblico, non possono essere assolutamente assimilati, né equiparati, in virtù della concessione da parte dello Stato alla Rai, a funzionari che lavorano nelle istituzioni pubbliche. Di conseguenza hanno pieno diritto a non svelare le proprie fonti, come ha, invece, inopinatamente deciso la Terza Sezione del TAR del Lazio sede di Roma Sezione con sentenza n. 7333 del 18 giugno 2021 (Presidente Giuseppe Daniele, relatore Chiara Cavallari), consentendo così all’avvocato Andrea Mascetti vicino alla Lega e al governatore Fontana di avere accesso agli atti di Report per un’inchiesta televisiva messa in onda nell’autunno scorso che lo coinvolgeva direttamente.
Il Sindacato Cronisti Romani dà pieno appoggio ai colleghi di Report ed è al loro fianco in questa fondamentale battaglia giudiziaria per la difesa della piena libertà di stampa in attuazione dell’articolo 21 della Costituzione e dell’art. 10 della CEDU – Convenzione europea dei diritti dell’uomo proprio al fine di tutelare il sacrosanto diritto di tutti i cittadini ad avere una corretta e compiuta informazione senza alcun bavaglio. Bene ha fatto la RAI a conferire mandato ai suoi legali per impugnare davanti al Consiglio di Stato la decisione di venerdì scorso del TAR del Lazio e ad attivarsi in ogni sede per garantire ai propri giornalisti il pieno esercizio della libertà d’informazione e la tutela delle fonti.
Riportiamo qui di seguito i passaggi più rilevanti del provvedimento del Tar che ha anche condannato la RAI a pagare alla controparte 2 mila euro per le spese legali.
Nella motivazione si legge che: “Da un lato, la rappresentazione di notizie operata all’interno di un servizio trasmesso nel corso di un programma di inchiesta giornalistica in onda su una rete RAI non può configurarsi come attività distinta da quella di “informazione pubblica” riconducibile nell’ambito della nozione di servizio pubblico radiotelevisivo affidato in gestione alla medesima Società, del quale sono ritenuti caratteri essenziali il pluralismo, la democraticità e l’imparzialità dell’informazione. Dall’altro, l’attività consistente nella rappresentazione di notizie non può ritenersi disgiunta da quella preparatoria, volta all’acquisizione, alla raccolta e all’elaborazione delle notizie poi oggetto di rappresentazione.”
Ed ancora: “Ravvisata la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti di ammissibilità dell’accesso documentale, occorre muovere alla delimitazione della documentazione suscettibile di ostensione, in base alla disciplina prevista dagli artt. 22 ss. L. n. 241/1990 e alla luce delle deduzioni del ricorrente quanto all’interesse prospettato e alla situazione giuridicamente tutelata collegata ai documenti oggetto della richiesta di accesso”.
Secondo i giudici amministrativi: “Emerge dagli atti di causa in punto di fatto che il servizio di inchiesta giornalistica trasmesso, nel cui ambito è stata fornita la rappresentazione di circostanze asseritamente riguardanti l’attività professionale del ricorrente, aveva ad oggetto la gestione dei fondi regionali e la complessa rete di rapporti che vedrebbero coinvolti l’amministrazione locale e i professionisti attivi sul territorio della Regione Lombardia e che in tale contesto la persona del ricorrente veniva indicata come professionista di riferimento per le attività di consulenza e per altri incarichi affidati dalla Regione e da alcune amministrazioni comunali ovvero da altri enti pubblici a carattere locale. La deduzione del ricorrente sul punto è di essere stato oggetto, nel corso del servizio mandato in onda, di una rappresentazione connotata in senso negativo fondata su informazioni false e fuorvianti, in quanto sarebbe stato indicato come riferimento soggettivo di un intreccio di rapporti quantomeno opachi, lamentando la conseguente grave lesione dell’immagine e della reputazione del ricorrente stesso, nonché del suo studio legale”.
Secondo il TAR del Lazio: “Nella prospettiva delineata, va ritenuta suscettibile di ostensione nel caso in esame la documentazione connessa all’attività preparatoria di acquisizione e di raccolta di informazioni riguardanti le prestazioni di carattere professionale svolte dal ricorrente in favore di soggetti pubblici, confluite nell’elaborazione del contenuto del servizio di inchiesta giornalistica mandato in onda, nello specifico avente ad oggetto la rete di rapporti di consulenza professionale instaurati su incarico di enti territoriali e locali. La suddetta documentazione risulta costituita, in particolare, dalle richieste informative rivolte in via scritta dalla redazione del programma ad enti di natura pubblica in merito all’eventuale conferimento di incarichi ovvero di consulenze in favore di parte ricorrente, unitamente ai riscontri forniti dai suddetti enti, in quanto rientranti nel novero dei documenti e degli atti formati ovvero detenuti da una pubblica amministrazione o da un privato gestore di un pubblico servizio.”
Questa la conclusione dei giudici di 1° grado: “La delimitazione in siffatti termini della documentazione ostensibile, coinvolgendo l’interlocuzione intercorsa con soggetti di natura pubblica, rende priva di rilievo nel caso concreto la prospettazione difensiva articolata dalla Società resistente circa la prevalenza che dovrebbe riconoscersi al segreto giornalistico sulle “fonti” informative per sostenere l’esclusione ovvero la limitazione dell’accesso nel caso di specie. Il ricorso va quindi accolto parzialmente, nei sensi e nei termini sopra illustrati”.
La sentenza contiene tuttavia una precisazione finale: “Tale accoglimento deve ritenersi subordinato ai seguenti limiti: a) la resistente RAI dovrà consentire al ricorrente, entro giorni trenta dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente sentenza, l’accesso agli atti e ai documenti sopra individuati; b) l’accesso dovrà essere consentito unicamente agli atti effettivamente formati e detenuti dalla RAI, essendo ontologicamente impossibile che esso sia effettuato rispetto ad atti non documentati; pertanto, nel caso e nella misura in cui taluni degli atti di cui alla superiore lettera a) non siano stati oggetto di documentazione, RAI dovrà fare menzione di tale circostanza; ciò alla luce della condivisibile regola per cui l’Amministrazione può e deve consentire l’accesso unicamente a documenti già esistenti e che siano in suo possesso, in quanto, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, anche nei procedimenti di accesso ai documenti amministrativi l’esercizio del relativo diritto o l’ordine di esibizione può riguardare solo i documenti esistenti e non anche quelli non più esistenti o mai formati e spetta all’Amministrazione destinataria dell’accesso indicare, sotto la propria responsabilità, quali sono gli atti inesistenti che non è in grado di esibire”.
Pierluigi Franz
Presidente SCR
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