Il controllo, nel quale la situazione di fatto rinvenuta sul posto è stata raffrontata con i titoli autorizzativi in possesso della società concessionaria dello stabilimento, ha permesso di accertare che i manufatti posizionati su spiaggia erano legittimati a permanervi soltanto stagionalmente; le strutture, inoltre, erano state allestite avvalendosi del regime di “edilizia libera” mediante semplice Comunicazione di Inizio Lavori (C.I.La.), e pertanto potevano rimanere montate per un massimo di 180 giorni dalla realizzazione.
Per la permanenza oltre tale termine, il Testo Unico sull’Edilizia richiede infatti il possesso del Permesso di costruire, del quale lo Stabilimento è risultato sprovvisto. D’altra parte, gli strumenti urbanistici della città di Terracina (Piano Regolatore Generale e Norme Tecniche di Attuazione) vietano costruzioni a carattere stabile su spiaggia, fatta eccezione per i gruppi igienici realizzati a ridosso dei muri di parapetto del lungomare.
Di quanto accertato è stata informata l’Autorità Giudiziaria con dedicata informativa di reato per violazione del Codice della Navigazione, del Testo Unico dell’Edilizia e delle norme a tutela del paesaggio, ferma restando la presunzione d’innocenza dell’autore degli illeciti contestati. L’attività svolta rientra nell’impegno costantemente profuso dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera a tutela del demanio marittimo e dell’ambiente marino e costiero.