L’avvocato Massimiliano Cesare Fornari, Presidente del movimento politico “Italia Realtà Civica”, Cinzia De Castris, Vice Presidente, il Coordinatore Vincenzo Carconi, il Dott. Ingenere Francesco Scattaretico nonché il delegato alla salute Dott. Bruno Marigliani, in relazione al problema dell’installazione della BTS (Stazione Radio Base) dell’operatore telefonico Wind in Terracina e più precisamente all’interno di una rotatoria incrocio Piazzale Donatori di Sangue e Viale Europa, con un lavoro di squadra, fanno notare che in primo luogo, risulta del tutto erroneo affermare da parte di chi governa la città, che l’ente comunale non può nulla, in quanto la legge dello Stato, e segnatamente il D.Lgs. 198/2002, cosiddetto Decreto Gasparri, noto anche come decreto ” salvantenne”, avendo definito le antenne di telefonia mobile come “infrastrutture strategiche di primaria importanza’, le quali vanno in deroga a qualsiasi regolamento comunale o regionale”, impedisce qualsiasi spazio di manovra a livello normativo per il Comune. Infatti, si è costretti a ricordare che il D.Lgs. 198/2002 richiamato dal Primo cittadino è stato dichiarato la totale illegittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 303 del 1° ottobre 2003, la quale rilevava il contrasto con la carta costituzionale dell’ intero decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, che, come evidenziato dallo stesso decreto nel titolo, recava ” Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell’ articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443″, detta anche ” legge obiettivo”. Il Giudice delle Leggi poneva in evidenza, così come scrisse Guido Santonocito, Responsabile del settore elettrosmog del WWF Italia,” la politica poco rispettosa delle regole operata Dal Ministro delle telecomunicazioni con gravi riflessi in termini ambientali e sanitari nel nostro settore. I limiti normativi alla materia attualmente risultano posti dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, attraverso l’individuazione di puntuali limiti di esposizione alle emissioni dei campi elettromagnetici e alle frequenze non ionizzanti, valori di attenzione e obiettivi di qualità, introdotti poi, su proposta del ministro dell’Ambiente di concerto con il ministro della Salute, con il DPCM 8 luglio 2003, recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”.
La normativa statale, dunque, operando il necessario bilanciamento tra protezione ambientale, tutela della salute, governo del territorio e diffusione sull’intero territorio nazionale della rete per le telecomunicazioni, fissava già dei limiti alle emissioni dei campi elettromagnetici e alle frequenze non ionizzanti, come nel caso delle antenne per la telefonia mobile, che non fanno riferimento a distanze dalle emittenti, ma a valori limite del campo elettromagnetico che garantiscono la salute alla popolazione. Infatti, al fine di far chiarezza, bisogna ricordare che la Legge Quadro 36/2001 assegna le seguenti competenze: I) allo Stato di determinare i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, la promozione delle attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica nonché di ricerca epidemiologica e lo sviluppo di un catasto nazionale delle sorgenti; II) alle Regioni di determinare le modalità per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione degli impianti, la realizzazione del catasto regionale delle sorgenti, l’individuazione di strumenti e azioni per il raggiungimento di obiettivi di qualità; alle ARPA regionali di svolgere attività di vigilanza e controllo a supporto tecnico delle relative funzioni assegnate agli enti locali; IV) ai Comuni ed alle Province di svolgere le rispettive funzioni di controllo e vigilanza. Orbene, il 13 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e del Territorio e del Mare “Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente”.
Inoltre, non va dimenticato il D. Lgs 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche più volte modificato ed integrato da numerose successive normative), il quale definisce su scala nazionale le modalità per l’installazione e/o modifica degli impianti per telefonia mobile e per gli apparati per la radiodiffusione sonora e televisiva e in generale di tutti gli impianti radioelettrici, e prevede che l’interessato chieda autorizzazione o SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) presso l’ente locale, allegando la documentazione tecnica del caso. Esso, in particolare, fissa: a) i limiti di esposizione, in modo differenziato per tre intervalli di frequenza; per esempio per le frequenze dei dispositivi delle telefonia mobile i limiti di esposizione sono pari a 20 V/m per il campo elettrico; b) il valore di attenzione di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare per esposizioni in luoghi in cui la permanenza di persone è superiore a 4 ore giornaliere; c) l’obiettivo di qualità di 6 V/m per il campo elettrico, da applicare all’aperto in aree e luoghi intensamente frequentati.
Alla luce di quanto sopra indicato si deve dire che il Comune può invece fare, sebbene manovrando in uno spazio alquanto ristretto. Difatti, se da una parte il Comune di Terracina sia stato uno tra i non molti enti a dotarsi nell’anno 2009 di un PRAEET (Piano di Riassetto delle Emissioni Elettromagnetiche Territoriali), che prevede l’individuazione di aree preferenziali per l’installazione di dette strutture, d’altro canto sconta l’esistenza di un Piano Regolatore Generale antiquato in quanto approvato nell’anno 1969 ed anche una modificazione del PRAEET potrebbe non sortire gli effetti voluti proprio per mancanza di una visione urbanistica generale del riassetto della città.
Infine, non si può tacere il fatto che se come si legge il terreno ove dovrebbe essere installata l’antenna è di proprietà comunale, il Sindaco dovrebbe specificare quali criteri di vantaggio dell’ente siano stati discrezionalmente valutati a fronte di quello che, a prescindere dagli impatti sanitari dell’antenna che non spetta a noi discutere essendo materia tecnica, comunque è sentito dai residenti e dall’opinione pubblica, a torto o a ragione, come un forte disagio sociale proprio per le presunte possibili implicazioni a lungo termine sulla salute bene tutelato dall’art. 32 Costituzione, situazione che si aggrava se si rileva che l’installazione dovrebbe avvenire in un’area densamente popolata e con strutture scolastiche e sportive nelle immediate e se sia stata valutata con l’operatore telefonico, prima di cedergli il terreno, una soluzione alternativa tecnicamente compatibile.
Movimento Politico Italia Realtà Civica