Pierpaolo Chiumera, consigliere comunale del Pd a Terracina, chiede ufficialmente la convocazione della Commissione urbanistica per rendere edotti tutti i consiglieri in merito alla vicenda “ex Corafa”.
Più marcatamente, il consigliere Chiumera propone dai banchi della minoranza consiliare di poter discutere anche sulle dichiarazioni rese nell’ultimo consiglio comunale, da un consigliere di FDI che sosteneva, rispetto alla vicenda “ex Corafa”, che l’ente rischierebbe un doloroso debito erariale.
E mentre questo percorso politico è in itinere, è stata pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune una determina dirigenziale, la n.1765 del 18 settembre 2024, che riguarda il rilascio ai proponenti della costruzione “ex Corafa”, dell’autorizzazione paesaggistica.
Forse, per comprendere quanto è successo in questi mesi e negli ultimi giorni, senza attendere i lavori “politici”, bisognerebbe leggere alcuni passaggi della determina dirigenziale firmata dall’ing. Luciana D’Ascanio, cosa che di seguito facciamo, partendo dalla disposizione contenuta nell’Ordinanza dell’11/09/2023 del GIP dott. Giuseppe Molfese con cui “Ordina l’integrale dissequestro dell’area e delle due palazzine, al solo fine di attuare il progetto di ripristino rispetto alla volumetria in eccesso (già approvato dai periti Ing. Curcio e Ing. Pellegrino e dotato di parere favorevole espresso dal Pubblico Ministero), al fine di riportare l’opera a condizioni di conformista urbanistica; La successiva Ordinanza del TAR Lazio n.67/2024, con la quale si impone al Comune di determinarsi sulle istanze presentate con atti definitivi in modo da garantire che in merito sia fatta certezza in tempi ragionevoli…”.
Ma in cosa consiste il “ripristino” del rispetto alla volumetria in eccesso?
Verte, spiega in determina la dirigente D’Ascanio: “….Nell’esecuzione delle opere di riduzione volumetrica rispetto a quanto approvato in sede di rilascio del Permesso di Costruire n.6710 del 08/09/2020, mediante demolizione delle tamponature esterne e delle tramezzature interne di 3 appartamenti posti al sesto livello (quinto piano) dell’edificio “B”, con eliminazione di volumetria residenziale pari a mc.827,52 (alloggi interni 29, 30 e 31) rispetto ai mc. 822,71 in eccesso contestati, e realizzazione di logge non valutabili in termini di superficie e cubatura in quanto inferiori al 20% pertinenziale realizzabile (mc. 827,52 di progetto<mc.2656,53 realizzabili), il tutto in procedura ordinaria prevista dalla L.R. n.8/2012 art. 1 comma 1 lettera b), come meglio indicato nell’elaborato acquisito con pec in data 66889 del 6/10/2023, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, a condizione che: a)“sulle modifiche prospettiche dell’ultimo piano della palazzina B derivanti dalla riduzione volumetrica di cui al progetto di ripristino che risulta presentato presso il Tribunale di Latina in data 02/08/2023 come si desume dall’Ordinanza del GIP del 08/09/2023, preso atto della nota avente per oggetto “Ordinanza Cautelare TAR del Lazio Latina n.67 del 2024. Notifica ed invito alla sollecita ottemperanza. – Comunicazione.” sottoscritta dal Dirigente del Dipartimento IV “Area Ambiente, Verde Pubblico, TPL e Sviluppo Sostenibile, urbanistica ed Edilizia – SUE” prot. n.0029030 del 22/04/2024”.
Un dato importante – ribadisce la dirigente del Dipartimento IV – settore edilizia, SUE e vigilanza è: “Quanto evidenziato in sede di parere espresso nella seduta del 28/03/2024 sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ordinario prot. n.84425/I del 14/12/2023, in riferimento all’assetto planimetrico del complesso edilizio rispetto al limite di 50 m dal Canale Linea Pio”; b) siano fatte salve le prescrizioni al parere prot. n. 742 del 21/01/2020, espresso dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, per tutto ciò che concerne l’aspetto finale del fabbricato e delle aree di pertinenza.
Infine, sottolinea in determina la dirigente, che il provvedimento è rilasciato ai soli fini paesaggistici e costituisce atto autonomo e separato rispetto ai titoli legittimanti l’intervento, demandando ai competenti uffici le verifiche di conformità Urbanistico – edilizio dell’intervento stesso, la dirigente concede l’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 146, del D.Lgs. n.42/2004.
Per noi soltanto una piccola chiosa finale: al di là del fatto che questa determina dirigenziale ci racconta di una prossima demolizione delle tamponature esterne e delle tramezzature interne di 3 appartamenti posti al sesto livello (quinto piano) dell’edificio “B”, con eliminazione di volumetria residenziale pari a mc.827,52 (alloggi interni 29, 30 e 31) rispetto ai mc. 822,71, nulla abbiamo letto o ascoltato in questi mesi riguardo alle altezze dei due corpi di fabbrica “dell’ex Corafa”.
E non ce lo raccontano neanche di due periti del Pubblico Ministero, che su questo aspetto, pare, per quello che abbiamo avuto modo di leggere, non si sono interessati.
Adesso, al di là degli sviluppi che la complessa vicenda assumerà nel futuro prossimo, una cosa è certa (almeno per noi): la vicenda “ex Corafa” è il risultato nefasto della legge sulla rigenerazione urbana prodotta dalla Regione Lazio, che ha consegnato ai Comuni un bel quadro generale non prevedendo all’interno gli scenari localistici, ad esempio quello delle altezze impattanti il “paesaggio storico e naturalistico” di tante città e paesi laziali.
La storia continua…
e.
I commenti non sono chiusi.