Dal dirigente del Dipartimento I – settore contenzioso amministrativo, tributario e stragiudiziale, si viene a conoscenza pubblica della determina (n.2297 del 19/11/2024) a pagare la somma totale di 5.027,36 euro in favore del “Romantic Camping srl”.
La vicenda la spieghiamo con le stesse parole scritte nel documento dirigenziale: “la sentenza n. 684/24 emessa a definizione del procedimento rg 149/2024, con la quale il Tar:- accoglie il ricorso, in considerazione del fatto che, a fronte di un continuo e puntuale flusso comunicativo, il concessionario metteva al corrente l’ente dell’evolversi del processo di subingresso nella predetta concessione balneare, e che il Comune provvedeva ad emettere preavviso di rigetto di autorizzazione a distanza di circa un anno e mezzo dal ricevimento della suddetta istanza di subingresso;- annulla l’atto impugnato;- condanna il Comune di Terracina al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge e alla restituzione del contributo unificato”.
Pertanto, il dirigente del settore dott. Ranaldi, vista la nota prot. 77569 del 05.11.24 con la quale l’avvocatura nel trasmettere la succitata sentenza n. 684/24, precisa in determina che non si ravvedono validi motivi per proporre fondato appello alla decisione del Tar, dando atto inoltre che, sebbene spesa liquidata da sentenza, non si ricorre in ipotesi di debito fuori bilancio essendo stato, il fatto causativo di danno, verificatosi nel corrente esercizio finanziario”.
Quindi, tutto bene: il Comune può pagare tranquillamente il debito contratto con l’amministratore del “Romantic Camping srl” e questi passare giustamente all’incasso.
Tutto chiaro e lapalissiano, NO?
e.
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