Riassunto breve della puntata precedente.
La Polizia Locale interviene su segnalazione di cittadini presso lo stradello che porta al mare della Costa Azzurra poiché era stato chiuso al libero transito.
La Polizia Locale redige un rapporto e lo invia agli uffici competenti del Comune, i quali emettono una ordinanza di sgombero dei manufatti ostruenti il passaggio alla spiaggia.
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La ditta D.M.G non ottempera allo sgombero dei manufatti imposto dal Comune di Terracina.
Nel frattempo i cittadini che si sono ritenuti lesi nel diritto di passaggio dello stradello cercano di collaborare con il Comune di Terracina sulla ricerca di notizie storiche utili all’udienza.
Questi rintracciano diversi ed atti nell’archivio della Conservatoria di Velletri datati 1960, soprattutto quello che D.M.G. riceve dal padre:il terreno contiguo alla Casa Cantoniera (particelle 21-22).
L’atto stipulato dal notaio Scognamiglio non parla di servitù prediale, mentre i ricorrenti vanno per maggiori informazioni anche presso il Comune di San Felice Circeo per conoscere la sorte burocratica del terreno di 23 are e 7 centiare.
I cittadini che si oppongono: Figarotti, Venerelli e Magliozzi preparano e conferiscono (?) anche un elenco di documenti che possono favorire il Comune nella stesura degli atti di causa e precisamente:
– Foto storica anteriore al 1960 dove si evince con chiarezza il passaggio a mare, e non vi erano presenti i campeggi Le Palme e Appia.
– Foto di passaggio a mare del 1974 già ristretta da rete e palificazioni. In origine il passaggio era di metri 3.
– Foto con visione frontale del passaggio, accanto alla casa cantoniera sulla Statale n.7 Appia ancora aperto 1974) solo con la sbarra messa dall’Anas per impedire il transito di veicoli privati.
– Mappa catastale (foglio 112) cartografia storica, con evidenziato la stradina di accesso (particella 19 come la statale).
– Rapporto di servizio del 10.7.2012 nota prot.n32607/i del 9.7.2012. Chiusura accesso al mare via Appia “del viottolo statale, in quanto prosieguo della via Appia”.
Nel frattempo il Tar in “virtù dell’ordinanza istruttoria n.352 rimasta inadempiuta da parte del Comune di Terracina e visti gli articoli 116 c.p.c. e ritenuto di poter fare applicazione di limitati fini della pronuncia cautelare: ritenuto il ricorso assistito da fumus boni iuris non ravvisandosi nell’attività istruttoria compiuta dal Comune elementi sufficientemente chiari ed univoci tali da ritenere sussistente in atto un uso collettivo della stradella in questione, anche in ragione del fatto che questa sembra non costituire l’unica via di accesso al mare nella zona circostante; ritenuto che dell’esecuzione del provvedimento potrebbe derivare alla parte ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile: il Tar accoglie nei sensi in motivazione, la suindicata domanda incidentale.
La presente ordinanza del Tar dovrà essere eseguita dall’Amministrazione ed è depositata (reg. Ric, n,1084/2005 presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti”.
La ditta D.M.G. si costituisce per “l’annullamento previa sospensiva dell’ordinanza n.prot.132/x dell’11.08.2005, con la quale è stato ingiunto di “rimuovere la recinzione metallica e i tubi di cemento usati come vasi posizionati su un passaggio pubblico che consente di accedere all’arenile ed atti connessi”.
La ricorrente sostiene che le opere sono state realizzate sul sito di proprietà in loc. Acquasanta, distinto in catasto…, ”e che “l’amministrazione comunale non ha svolto alcuna istruttoria di natura pubblica dell’area in questione, peraltro risultano violate anche le garanzie partecipative cui alla L.241/1990, art,17”.
La storia continua…
P.S. Questo racconto avviene attraverso le carte ufficiali recuperate, mentre possiamo ragionevolmente pensare che non siano tutte quelle afferenti il fascicolo processuale.
Chi avesse ulteriori informazioni sulla narrata storia può farcele recapitare alla posta elettronica redazione@agoraregionelazio.com. Grazie.
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