A seguito dell’intervento stampa del Consigliere comunale Vincenzo Coccia, rispetto alla vicenda che ha interessato il sequestro dei quattro lidi dati in concessione ai privati, si precisa quanto segue.
L’occupazione non è abusiva ai sensi degli articoli 54 e 1161 del Codice della Navigazione, poiché essa presuppone che le aree demaniali marittime occupate siano destinate alla pubblica fruizione o comunque non regolamentate da titoli concessori.
Infatti, nel secondo decreto di sequestro a carico della Terracina Sviluppo SpA viene meno proprio la contestazione di occupazione abusiva di demanio marittimo, rimanendo la sola assunta violazione di norme paesaggistiche ed edilizie (art.44 lettera c Dpr 380 del 2001 e l’art. 181 DLgs 42 del 2004).
Per quanto concerne la stipula della convenzione, essa costituisce un atto dovuto perché conclusivo del procedimento di affidamento a terzi della gestione della concessione demaniale comunale.
Tale convenzione ha peraltro natura prettamente negoziale giacché regola rapporti di tipo privatistico sorti tra il Comune concessionario e il terzo affidatario, essendo disciplinate le eventuale violazione della convenzione dagli articoli 1145 secondo comma, 1168 e 1453 del Codice Civile.
Avuto riguardo alle opere e ai manufatti installati – abusivamente a detta del consigliere Coccia – si precisa che la normativa regionale che regolamenta il caso in questione, segnatamente all’art. 11 del regolamento regionale 2009, legittima l’installazione “nell’ambito dell’area demaniale marittima assentita in concessione per fini turistico-ricreativi, la realizzazione, modifica o gli spostamenti di camminamenti pedonali, passerelle per disabili, fioriere o altri manufatti, opere e strutture di svago e bar o abbellimenti necessari per la migliore fruibilità della spiaggia, quali gazebo, maxiombrelloni, campi da gioco aree adibite all’installazione di giochi per bambini, aree attrezzate per la ginnastica, sono consentiti sull’area medesima, previa comunicazione da parte del concessionario al Comune competente, purchè poggiati al suolo o fissati con ancoraggi precari e rimovibili a fine stagione”.
Condizioni tutte soddisfatte dagli affidatari.