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Terracina. Sine Titulo. Tutti i concessionari balneari non hanno più titolo per esercitare i loro diritti

scritto da Redazione
Terracina. Sine Titulo. Tutti i concessionari balneari non hanno più titolo per esercitare i loro diritti

Il Consiglio di Stato – 6 Sezione- con tre sentenze, 2662, 2664 e 2679, affossava l’art. 1, comma 682-84, L. 145/2018 (Legge Centinaio – e proroghe Covid) definitivamente.

Chi aveva sperato in una proroga al 2033 delle concessioni balneari è rimasto deluso e preoccupato.

Chi si vantava che nel suo Comune (Terracina prima di rinsavire era tra questi) le scadenze delle Concessioni Balneari erano state spostate al 2033 con atto dirigenziale, senza istruttoria ope legis dovrebbe avere il coraggio di affermare di aver avuto torto e aver esposto i concessionari a gravi conseguenze.

Difatti è stato chiarito che tale norma è in contrasto con il diritto unionale con l’art. 49 del T.F.U.E. e art. 12 della Direttiva 2006/231CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla Pubblica Amministrazione.

La stessa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni riunite n. 32559/2023 non affronta il tema della compatibilità con il diritto unionale della proroga automatica ex Legge delle Concessioni Demaniali Marittime.

Quindi, i principi espressi dall’Adunanza Plenaria con due sentenze (17-18/2021) risultano insuperati. Le concessioni balneari sono scadute il 31.12.2023.

A dire il vero, l’art. 3 della L. 118/2022 (la Legge Draghi sulla concorrenza) aveva previsto l’escamotage della proroga tecnica al 31.12.2024 in presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione delle procedure selettive.

Le autorità competenti, in questo caso i Comuni (Terracina tra questi), con atto motivato, potevano differire il termine della scadenza 31.12.2023 al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e comunque non oltre il 31.12.2024 (proroga tecnica).

Ma sui comuni che hanno seguito questa procedura si è abbattuta l’AG.COM, l’Autorità per il Mercato e la Concorrenza, che con Delibera del 28.02.2024 a firma del presidente Rustichelli, ha sbarrato la strada intrapresa dai comuni di Viareggio, Forte dei Marmi, Ravenna, Rimini e Terracina e tanti altri perché per ottenere la proroga tecnica al 31.12.2024 i comuni dovrebbero dimostrare:

1) di avere già in corso, quindi già avviate le procedure comparative e dimostrare gli oggettivi motivi che ne avrebbero precluso la conclusione al 31.12.2023;

2) che la delega legislativa prevista dall’art. 4 della L. 118/2022 è scaduta senza essere stata esercitata;

3) che eventuali indennizzi, parliamo solo di opere legittime su suolo demaniale, possano essere previsti solo nel bando delle procedure selettive.

Attualmente non esiste nessun titolo legittimo che consenta ai concessionari scaduti di svolgere le loro attività sul Demanio Marittimo ed è obbligo delle Autorità amministrative e giudiziarie effettuare i dovuti controlli e sanzionarli.

NONOSTANTE TUTTO RIVOTATELI!!!

Anna Giannetti

Legambiente Terracina

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